Purtroppo queste associazioni campano anche di finanziamenti pubblici. Quindi buttano i nostri soldi.
Hanno presentato ricorsi su 5 aspetti, hanno perso su 5 aspetti... tra cui:
5.4.4. Sotto altro profilo, in ordine al fatto che gli interventi proposti «non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS», il Collegio – dopo ave ricordato che la valutazione di incidenza ambientale dell’opera progettata sui siti di interesse comunitario è esercizio di discrezionalità tecnica (e perciò sindacabile dal giudice nei limiti dei soli vizi di illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione, cfr. Consiglio di Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917) – ritiene che l’iter istruttorio logico-argomentativo seguito dalla Regione per arrivare a tali conclusioni sia scevro dai vizi sopra richiamati.
In particolare, appare ragionevole e coerente la circostanza che l’amministrazione, nel valutare l’impatto sul sito, abbia tenuto conto del rapporto tra superficie di habitat interferita dalla realizzazione del progetto rispetto alla superficie totale nel sito Natura 2000, ovvero abbia «seguito il criterio della valutazione in termini di incidenze significative di dette opere più che valutare l’ampliamento in termini oggettivi di dimensionamento delle opere».
E, infatti, a fronte della circostanza – incontestata da parte delle ricorrenti – che «le opere di progetto analizzate prevedono la perdita definitiva di superfici riconosciute come habitat secondo la Direttiva 92/43/CE nella misura di:
- habitat 6210: 1,33.38 ha (0,57% sulla superficie totale dell'habitat in ZPS);
- habitat 6170: 1,69.28 ha (0,05 % sulla superficie totale dell'habitat in ZPS);
- habitat 8120: 3 m2 (trascurabile);
- habitat 9210: 9.755 m2 (0,02%, trascurabile)» (cfr. determinazione n. 115845/2020, pag. 29);
è ragionevole ritenere che la «la perdita di queste superfici e percentuali nel contesto della ZPS Monte Terminillo, è da ritenersi non significativa ai fini del rischio di compromissione dello stato di conservazione soddisfacente di detti habitat».
D’altronde, non può non ricordarsi che la valutazione di impatto ambientale ex art. 5, d.p.r. n. 357/1997 «attiene alla verifica di compatibilità dell'intervento con riguardo alla zona speciale di conservazione in cui esso, almeno in parte, si inserisce. Ciò che rileva, quindi, è che l'intervento stesso non pregiudichi la funzione di salvaguardia
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ambientale sottesa all'inserimento della zona stessa in tale ambito di protezione» (cfr. Consiglio di Stato, VI, 12 ottobre 2010, n. 7427).
5.5. Anche tale motivo di ricorso, quindi, è infondato e non può essere accolto.