Io se non riaprono a breve, andrò a saasfee già questa settimana.
La ci sono le normali misure attive ma nessuna quarantena o altro.
Per la Francia idem, 2 alpes è aperta e sciabile, c'è solo il coprifuoco dalle 21 alle 6
Ad essere pignoli per il rientro dalla Francia servirebbe un tampone negativo. Che poi la norma ai valichi di confine non sia applicata, beh, è tutta un'altra storia tipica italiana
C – Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico in rientro dai Paesi dell’elenco C. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell’Elenco F nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone* NON si applicano:
a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C* e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.
*Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell’elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:
all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’Autorità Frontaliera o all’Autorità Sanitaria. Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita. Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell’elenco F dell’allegato 20 del DPCM 13 ottobre 2020.