APS obbligatori in piemonte!

Ad ogni modo mi pare di capire che l'unica cosa obbligatoria per legge (quando sarà attuata) sia l'ARVA, giusto?

Come sappiamo l'art. 17 L. 24 dicembre 2003, n. 363 recita:

Sci fuori pista e sci-alpinismo.
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.


Quindi per l'ARVA non ci sono storie, non c'è nulla da "attuare", la legge vale in tutta Italia e, quindi, sussistendone le condizioni deve essere usato.

Poi se, vogliamo, possiamo discutere tutta la notte sulla infelice formulazione degli "appositi sistemi elettronici" ma il succo non cambia.

Per quanto riguarda l'emanazione del regolamento attuativo, devo leggere la LR per capire cosa deve essere regolamentato e cosa no ma, comunque, per quel che ci riguarda integra la L 363 aggiungendo pala e sonda.
 
Il solito regolamento che non dice niente, perché laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe semplicemente sei un furbone ad andarci...:evil:

Chiaro che poi l'ARVA fa parte del mio equipaggiamento al pari di guanti e occhiali a prescindere
 
Capito? Non essendo stato scritto/emanato il regolamento, la legge e' per il momento sospesa.

Quindi tutti liberi di scorazzare come degli Unni per le montagne senza APS.

Cio' fara' la gioia di molti :
Chi non voleva sentirsi costretto a dover spendere 200/300 euro per prendersi il set APS e poterli invece investire in una Giacca o Pant piu' alla moda.
Chi, come me, che sembrava voler diventare milionario a vendere APS in negozio

Ma fara' anche molto dispiacere a chi e' abituato ad andare in montagna, a cercare sempre di essere "a posto" con se' stesso e con gli altri, ai soccorittori ... e a tanti altri.

Spero, dico lo spero, che tanti enti, ditte, negozi, maestri, guide, club etc etc abbiano intenzione di fare cio' che voglio fare io : portare a responsabilizzare chi fa' determinate cose, proponendo corsi APS o anche molto piu' semplicemente, alla fatidica domanda mentre stai per partire per un fuoripista mega e il solito ti chiede "posso seguirti, visto che conosci i posti ?" rispondere "hai l'APS? No ?? allora oggi vai in pista che e' meglio e la prox settimana vieni con noi che ti insegnamo cosa e' e come si usa e poi ... andiamo in fresca no problem".


Un degli interventi più di buon senso che abbia letto. Straquoto.
 
:oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops:

Sai, siamo in tanti a pensarla cosi', ma siamo quelli che in montagna ci vanno da sempre e non per moda.
Io ho cominciato con il mio Papy "troppi" anni fa', con degli spalding (se mi ricordo bene) azzurri, con gli attacchi con leva davanti+cavetto, scarponi in pelle da sci alpinismo e per salire ... mettevi un aggeggio prima del puntale che ti dava il movimento. ma quello che da subito mi e' stato insegnato e' stato il rispetto per l' ambiente in cui ti trovi, montagna o mare che sia, saper leggere il cielo, saper leggere un pendio, saper rinunciare a fre una discesa mitica perche' ... no, e' meglio di no, la si fara' la prox volta.
Poi, come tutti, le mie cavolate le ho fatte e pensandoci adesso dico ... mi e' andata bene ma penso che sia andata bene perche' c'era sempre qul qcosa dentro che ti portava a rischiare, ma fino a un punto di possibile ritorno, mai oltre i miei limiti.

sono filosofico stasera :D

P.S. ma chi si ricorda quando sono usciti i mitici ROC 501 ?? :D:D ne ero troppo orgoglioso e se penso che si scendeva in metri di frescone ...
 
Fermo restando l’importanza del tema della sicurezza in montagna, soprattutto d’inverno, la norma è destinata a rimanere sospesa fino a quando non sarà adottato il regolamento.
E non applicandola, ovviamente, sono sospese anche le conseguenti sanzioni.

Dunque, messi da parte gli allarmismi non giustificati, è utile lavorare perché si realizzino le condizioni per garantire il massimo della sicurezza di chi va in montagna sulla neve senza penalizzare la fruizione sportiva ed escursionistica delle nostre montagne.

Marco Travaglini
Presidente gruppo Amici della Montagna
Consiglio Regionale del Piemonte

Capito? Non essendo stato scritto/emanato il regolamento, la legge e' per il momento sospesa.

Quindi tutti liberi di scorazzare come degli Unni per le montagne senza APS.

Cio' fara' la gioia di molti :
Chi non voleva sentirsi costretto a dover spendere 200/300 euro per prendersi il set APS e poterli invece investire in una Giacca o Pant piu' alla moda.
Chi, come me, che sembrava voler diventare milionario a vendere APS in negozio

Ma fara' anche molto dispiacere a chi e' abituato ad andare in montagna, a cercare sempre di essere "a posto" con se' stesso e con gli altri, ai soccorittori ... e a tanti altri.

Spero, dico lo spero, che tanti enti, ditte, negozi, maestri, guide, club etc etc abbiano intenzione di fare cio' che voglio fare io : portare a responsabilizzare chi fa' determinate cose, proponendo corsi APS o anche molto piu' semplicemente, alla fatidica domanda mentre stai per partire per un fuoripista mega e il solito ti chiede "posso seguirti, visto che conosci i posti ?" rispondere "hai l'APS? No ?? allora oggi vai in pista che e' meglio e la prox settimana vieni con noi che ti insegnamo cosa e' e come si usa e poi ... andiamo in fresca no problem".

Oltre a quanto scritto nei post precedenti nei giorni scorsi, volevo precisare che mi sono riguardato la legge per cercare quali siano le parti da regolamentare e, onestamente, non le ho trovate.

Anzi al contrario vedi:

Capo III.
DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 53 (Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Non è previsto alcun regolamento attuativo.

Il testo completo dal sito della regione piemonte http://arianna.consiglioregionale.p...NTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=2&LEGGEANNO=2009
 

.

Questa mi era proprio sfuggita, bravo bravo kirama.

Abbiamo una riunione venerdi' sera e faro' di tutto per parteciparvi.
Vi tengo aggiornati e se qcuno, come kirama, vede qcosa di strano ... lo comunichi che a noi serve moltissimo.
 
che riunione cè?? magari mi unisco anchio se posso..... se riguarda la legge potrebbe interessarmi molto...

bravo kirama!
 
La riunione era organizzata per stasera, ma e' stata rinviata a Mercoledi' 4, al TecnoParco di Gravellona.

Dopo aver segnalato immediatamente il prezioso "pelo nell' uovo" di Kirama, si sono informati presso gli alti organi (non i bassi :D:D) e ieri sera ho ricevuto :
"Ciao a tutti


oggi alle ore 16 e 34 minuti ho ricevuto la telefonata dalla segretaria del Presidente della Provincia per informjarci che la riunione di domani venerdì non si potrà fare perchè i due assessori hanno altri impegni.
LA RIUNIONE E' SPOSTATA A MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE ALLE ORE 11,00 SEMPRE IN PROVINCIA.
CI SARANNO I DUE ASSESSORI il Presidente no, impegni istituzionali del 4 novembre.

Vi mando l'informazione e vi prego di farla girare.
Nel frattempo vi do 3 altre informazioni su questa legge
se volete leggete intanto vi mando i miei saluti

1 - Dalla Regione continuano a confermare la non esecutività delle norme in mancanza di regolamento. Hanno già mandato (o manderanno) una lettera a tutti i comuni e alle forze dell'ordine per ribadire questo concetto. E' allo studio della commissione consigliare regionale un emendamento (definito comunque superfluo) sulla prossima legge di assestamento del bilancio con il quale si rimanderà l'applicazione per tutto il 2010.


2 - E' proprio vero che le leggi vanno lette tutte e fino in fondo! E cosa scrive il legislatore proprio all'ultimo articolo della legge?


Art. 53
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Come sapete La legge 7/2009 aveva introdotto la prima modifica all'art. 30 della 2/2009


Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all' articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. All' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole "Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore" è aggiunta l'espressione "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente".
Art. 2
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 2/2009)
1. All' articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le parole "Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste", l'espressione "e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse" è sostituita dall'espressione "secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9".
Art. 3
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 2/2009)
1. All' articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride" è aggiunta l'espressione ", al di fuori dell'area sciabile,".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
" 2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente."
.
Art. 4
(Modifiche all' articolo 49 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
.
Art. 5
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


ORA IL PROBLEMA E': SU CHE COSA C'E' URGENZA E SU CHE COSA NO?

3- LA LEGGE 2/2009 INTERESSA ANCHE I BIKERS: ECCO L'ARTICOLO !!
Art. 31
(Mountain-bike)
1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
 
Bel casino l'aggiunta... che io non conosceo, ovviamente :D

Allora, per quel che ci riguarda leggiamo l'art. 30 con le modifiche colorate:

Art. 30. (Sci fuori pista)
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride al di fuori dell'area sciabile sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.

Ma su cosa deve intervenire il regolamento?? visto che la legge successiva ha introdotto il concetto di area sciabile, ritengo che il regolamento sia legato a questa. Penso.

Anche perchè la legge statale impone già l'obbligo dell'ARVA e spero che non vogliano imporre limmiti anche alle sonde e pale .... ma tutto è possibile.

Quindi chiedete e fateci sapere.
 
giuste considerazioni e un' altra domanda :
"Cosa si intende precisamente per aree sciabili ?"
Sono i bordopista? Sono gli itinerari in fuoripista segnalati sulla cartina ufficiale della stazione e serviti dagli impianti di risalita? Sono i boschetti limitrofi alle piste? sono le discese sotto-seggiovia? o un' area sciabile e' sciabile perche' posso scendere :D ?? (in questo ultimo caso, a parte il Marinelli e qcosa sul Bianco, non mi servirebbe :D:D)

Visto che sei un pro di articolini e postille, se vuoi possiamo redarre insieme un foglio con le domande belle dirette e poi o io o Renato, le porremo durante la riunione. Sara' mia cura poi riportare il tutto qui sul forum
 
giuste considerazioni e un' altra domanda :
"Cosa si intende precisamente per aree sciabili ?"
Sono i bordopista? Sono gli itinerari in fuoripista segnalati sulla cartina ufficiale della stazione e serviti dagli impianti di risalita? Sono i boschetti limitrofi alle piste? sono le discese sotto-seggiovia? o un' area sciabile e' sciabile perche' posso scendere :D ?? (in questo ultimo caso, a parte il Marinelli e qcosa sul Bianco, non mi servirebbe :D:D)


Miiiiiiiiiiiiiiiii come sei impaziente aspetta il regolamento :DDD :DDD :DDD

Penso prorpio che il regolamento serva a questo e non ad altro.
 
Ma poi la domanda da porsi è ok che i gestori non sono responsabili degli incidenti ma se io faccio fuoripista in una zona servita da impianti ma non facente parte del comprensorio sono passibile di multa o meno?
 
A parte gli scherzi, qui stiamo parlando di APS per cui, enrico, dimmi quante volte negli ultimi anni sei andato a sciare senza???

L'art. 30 della LR non fa riferimento alle condizioni meteo come fa la Legge statale (non sono andato però a vedere se lo dice da un'altra parte ;) ) ma solo alle dotazioni di sicurezza.
 
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