La riunione era organizzata per stasera, ma e' stata rinviata a Mercoledi' 4, al TecnoParco di Gravellona.
Dopo aver segnalato immediatamente il prezioso "pelo nell' uovo" di Kirama, si sono informati presso gli alti organi (non i bassi
) e ieri sera ho ricevuto :
"Ciao a tutti
oggi alle ore 16 e 34 minuti ho ricevuto la telefonata dalla segretaria del Presidente della Provincia per informjarci che la riunione di domani venerdì non si potrà fare perchè i due assessori hanno altri impegni.
LA RIUNIONE E' SPOSTATA A MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE ALLE ORE 11,00 SEMPRE IN PROVINCIA.
CI SARANNO I DUE ASSESSORI il Presidente no, impegni istituzionali del 4 novembre.
Vi mando l'informazione e vi prego di farla girare.
Nel frattempo vi do 3 altre informazioni su questa legge
se volete leggete intanto vi mando i miei saluti
1 - Dalla Regione continuano a confermare la non esecutività delle norme in mancanza di regolamento. Hanno già mandato (o manderanno) una lettera a tutti i comuni e alle forze dell'ordine per ribadire questo concetto. E' allo studio della commissione consigliare regionale un emendamento (definito comunque superfluo) sulla prossima legge di assestamento del bilancio con il quale si rimanderà l'applicazione per tutto il 2010.
2 - E' proprio vero che le leggi vanno lette tutte e fino in fondo! E cosa scrive il legislatore proprio all'ultimo articolo della legge?
Art. 53
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Come sapete La legge 7/2009 aveva introdotto la prima modifica all'art. 30 della 2/2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all' articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. All' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole "Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore" è aggiunta l'espressione "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente".
Art. 2
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 2/2009)
1. All' articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le parole "Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste", l'espressione "e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse" è sostituita dall'espressione "secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9".
Art. 3
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 2/2009)
1. All' articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride" è aggiunta l'espressione ", al di fuori dell'area sciabile,".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
" 2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente."
.
Art. 4
(Modifiche all' articolo 49 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
.
Art. 5
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
ORA IL PROBLEMA E': SU CHE COSA C'E' URGENZA E SU CHE COSA NO?
3- LA LEGGE 2/2009 INTERESSA ANCHE I BIKERS: ECCO L'ARTICOLO !!
Art. 31
(Mountain-bike)
1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.