assicurazione obbligatoria in Piemonte

gillofree

New member
da quest'anno è obbligatorio assicurarsi contro terzi su tutto il comprensorio sciistico piemontese. Questo è certo ( legge regionale 2/2009, art. 18) ma non è ancora dato di capire se il contratto si può stipulare direttamente alle biglietterie la prima volta o se esistono uffici preposti presso le stazioni sciistiche o quant'altro. Sono previste ovviamente sanzioni (da 40 € a 250 €) ma non si è capito se la biglietteria non è autorizzata a vendere il biglietto se non si fa vedere il documento assicurativo o se, a proprio rischio e pericolo, uno può decidere di sciare comunque sperando di non incappare in un controllo. Tutto questo, unito all'interminabile e mai risolta questione del sciare fuori pista o bordo pista e le sanzioni che ogni tanto vengono commutate, quando poi non si viene addirittura condannati ad un anno di reclusione (vedere thread relativo) mi fa pensare aimè ,ancora una volta,che siamo proprio.....nel bel paese.
ci ne sa intervenga ,grazie.

PS
non sono riuscito a capire neanche quanto costi!!
 
Ho riletto molto velocemente la legge (fai una ricerca sul forum con la parola legislazione e la trovi) e mi pare che l'assicurazione sia solo del gestore: per danni causati dalla propria attivita' (prima parte della lett i)) e per danni causati dagli utenti a terzi (seconda parte della lett. I)).

Quindi non ritengo che l'obbligo ricada sugli utenti.
Mi riservo pero' di controllare meglio domani.
 
Ho riletto molto velocemente la legge (fai una ricerca sul forum con la parola legislazione e la trovi) e mi pare che l'assicurazione sia solo del gestore: per danni causati dalla propria attivita' (prima parte della lett i)) e per danni causati dagli utenti a terzi (seconda parte della lett. I)).

Quindi non ritengo che l'obbligo ricada sugli utenti.
Mi riservo pero' di controllare meglio domani.

grazie kirama. In verità le info le ho trovate sul sito/forum Simolimo, focalizzato su Piemonte e Marittime:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=2575444

dalle informazione relative alla stagione 2009/10 di Artesina si legge:

ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA SULLE PISTE DA SCI DEL PIEMONTE
In base alla Legge Regionale del Piemonte n.2/2009 si ricorda che:
L'utilizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore. (Art.18)
Per gli utenti non in possesso di assicurazione R.C. sono previste sanzioni amministrative da € 40,00 a € 250,00. (Art.35)

non sono avvezzo a cose di legge ma temo che quì si parli di noi sciatori obbligati a stipulare il contratto assicurativo e , ribadisco quanto scritto sopra, nessuno pare essere in grado di spiegare come e dove si acquisti l'assicurazione e , importante, quanto costi la stessa! se pensiamo che normalmente l'assicurazione facoltativa è di circa 2/3 € in aggiunta al giornaliero e che chi scia poco almeno dieci uscite le fa quanto potrebbe costare questa benedetta poliza stagionale!!???
questa cosa puzza e molto......
 
grazie kirama. In verità le info le ho trovate sul sito/forum Simolimo, focalizzato su Piemonte e Marittime:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=2575444

dalle informazione relative alla stagione 2009/10 di Artesina si legge:

ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA SULLE PISTE DA SCI DEL PIEMONTE
In base alla Legge Regionale del Piemonte n.2/2009 si ricorda che:
L'utilizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore. (Art.18)
Per gli utenti non in possesso di assicurazione R.C. sono previste sanzioni amministrative da € 40,00 a € 250,00. (Art.35)

Allora il testo integrale della legge regionale lo leggi qui http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?p=192890#post192890 (ultimi post in fondo alla pagina) e mi pare sufficientemente chiaro nel senso che l'art. 18 pone a carico del gestore, e non degli utenti, l'obbligo di stipulare l'assicurazione.

In ogni caso ecco l'art. 18 intitolato proprio (Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3. Il gestore è tenuto a:
a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

ed ecco il famigerato punto i) nell'ambito degli obblighi del gestore e non degli utenti; il gestore, quindi, dovrà

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.
5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.
6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
7. E' fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

La parte che ho evidenziato in rosso è quella che secondo me ha dato il la all'intepretazione, a mio parere, non corretta.

Secondo me va sempre letta nell'ambito della norma e, cioè nell'ambito degli oneri a carico del gestore elencati all'articolo in questione che prevedono alla lettera I) la stipula di due assicurazioni.

La prima inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista (incidente per mancata messa in sicurezza della pista).

La seconda per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore e cioè l'assicurazione obbligatoria per i gestori per gli infortuni provocati dagli sciatori

La norma mi ha lasciato un po' perplesso vista la formulazione non felice ma la lettura del sito della regione piemonte mi conforta:

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=13858

Per quanto riguarda la tutela della sicurezza sono previsti rigidi e specifici obblighi, sia nei confronti dei gestori che degli utenti delle piste da sci, con sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
I gestori, oltre a farsi carico di una polizza per i danni causati a terzi per proprie responsabilità, dovranno stipulare anche un’assicurazione per gli utenti nell’eventualità di danni o infortuni provocati dagli sciatori.
Al gestore viene anche riconosciuto l’obbligo di messa in sicurezza delle piste, ad oggi non previsto né dalla normativa regionale che nazionale, e la comunicazione annuale di un report sugli incidenti verificatisi con la ricostruzione delle dinamiche, in modo da fornire alla Regione dati che possano aiutare ad analizzare la dimensione e le tipologie del fenomeno.
Le sanzioni per i gestori, in caso di mancato rispetto delle norme, andranno da 5 mila a 50 mila euro.
Per quanto riguarda, invece, gli sciatori la nuova legge dispone sanzioni fino a 250 euro per coloro che non rispetteranno l’uso del casco, i limiti di velocità, gli obblighi di precedenza e le altre regole comportamentali previste dalla normativa nazionale. Il testo introduce, anche, nuovi obblighi per gli amanti del freeride e dello sci fuoripista, che dovranno avere sempre al seguito una pala, una sonda e il sistema di rilevazione ARVA.

Anche qui nello stesso senso (per quel che vale un articolo di giornale)
http://www.radiochieri.it/attualita...ge-per-sicurezza-su-piste-da-sci.html?pag=280

Certo che incasina (tecnismo giuridico :D) ulteriormente le cose l'art. 35 della LR ove si legge
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.

L'art. 4 della L. 363/03 prevede l'obbligo di stipula di assicurazione da parte del gestore e, come detto l'art. 18 della LR Piemonte aggiunge un obbligo che nno era previsto dalla legge nazionale.

Come detto a mio parere non esiste l'obbligo per l'utente e il richiamo dell'art. 35 lett d) può essere un errore per mancato coordinamento delle norme.

Ma le altre stazioni del Piemonte che dicono??? cosa fanno???
 
speriamo che tu abbia ragione e che non ogni utente non debba farsi un'assicurazione a se... Sarebbe una bella rottura...
Dal punto di vista dei costi bisogna secondo me non cambierà molto... in quanto sicuramente nel caso l'assicurazione sia a carico del gestore prevedo un inalzamento del prezzo dello skipass... insomma cmq sia non sono belle notizie
 
Kirama. preciso come solo un professionista può essere ( immagino tu sia avvocato)! e da professionista vedo che ,in qualche modo, appoggi il mio pensiero: ancora una volta tutto viane fatto all'italiana e cioè con poca chiarezza e,di conseguenza, con l'impossibilità da parte dell'utente di interpretare correttamente leggi o semplici regole. Se poi pensi che la parte inerente il fatto che noi siamo passibili di multe ( art.35), mentre la legge di fatto non lo prevede, viene pubblicato dalla società che gestisce gli impianti di una stazione sciistica..beh..allora siamo sì nel bel paese!!

Ciodoy. hai avuto l'occhio lungo amico mio! quest'anno il giornaliero di Artesina costerà 31 € contro i 28 € dell'anno scorso....
 
Ma chi ha già una R.C. propria cosa deve fare? Presentarsi alla cassa con il tagliandino dell'assicurazione appiccicato in fronte?
 
Secondo me ,visti i prezzi skipass ,sarebbe giusto che con l'acquisto dello stesso si attivi in automatico l'assicurazione per l'utente . Sarebbe tutto molto più semplice.
 
Secondo me ,visti i prezzi skipass ,sarebbe giusto che con l'acquisto dello stesso si attivi in automatico l'assicurazione per l'utente . Sarebbe tutto molto più semplice.

se ho capito bene l'interpretazione di kirama dovrebbe proprio essere così. I gestori girano poi a noi l'onere aumentando il giornaliero. et voilà..tutto a posto!
 
Ci sono due articoli de La Stampa, mi sembrta del febbraio 2009, in cui danno come obbligatoria l'assicurazione anche per gli sciatori. Infatti, in uno dei due articoli, si dice, ad esempio, che se uno sciatore compra il bilgietto a Gressoney senza assicurazione, non potrebbe sciare ad Alagna (o meglio, ci scia a rischio di multa).
In effetti, la norma non è molto chiara. Come già evidenziato da Kirama, la frase incriminata è inserita nella lettera "i" dell'art. 18 "Obblighi del gestore" e, se letta in tale contesto, sembrerebbe un obbligo per il gestore di avere due polizze (come già detto da Kirama).
Però...la stessa potrebbe anche essere letta nel senso che l'utilizzo delle piste, per cui uso il gestore deve avere una polizza, è aperto solo agli utenti in possesso loro volta di un polizza per responsabilità civile a tutela di eventuali danni provocati a terzi e/o al gestore. In sostanza, l'elemento centrale di questa lettera "i" dell'art. 18 diventa la pista: per parirla il gestore deve avere una sua polizza; l'utente per sciarci sopra deve avere una propria polizza. Anche perché potrebbe avere poco senso una seconda polizza stipulata dal gestore per danni che un utente potrebbe provocare a terzi e/o al gestore stesso: in tali casi sarebbe logico che a pagare fosse l'utente tramite una sua polizza.
Vi sarebbero, però, dei casi un po' al limite. Esempio stupido: uno sciatore rompe un paletto segna pista o si porta a casa per souvenir un cartello con il nome della pista: se non viene preso...chi risarcisce il danno al gestore? Non credo che questo caso rientri nella polizza obbligatoria per il gestore di cui alla lettera "i", art. 18 primo rigo; sembrerebbe rientrare nella parte evidenziata in rosso da Kirama dello stesso art.
Per me, concordo con Kirama, non sembrerebbe esserci nessun obbligo a carico dello sciatore, ma solo del gestore. Una interpretazione da parte del legislatore regionale sarebbe auspicabile.
Ciao ciao
 
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