grazie kirama. In verità le info le ho trovate sul sito/forum Simolimo, focalizzato su Piemonte e Marittime:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=2575444
dalle informazione relative alla stagione 2009/10 di Artesina si legge:
ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA SULLE PISTE DA SCI DEL PIEMONTE
In base alla Legge Regionale del Piemonte n.2/2009 si ricorda che:
L'utilizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore. (Art.18)
Per gli utenti non in possesso di assicurazione R.C. sono previste sanzioni amministrative da € 40,00 a € 250,00. (Art.35)
Allora il testo integrale della legge regionale lo leggi qui
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?p=192890#post192890 (ultimi post in fondo alla pagina) e mi pare sufficientemente chiaro nel senso che l'art. 18 pone a carico del
gestore, e non degli utenti, l'obbligo di stipulare l'assicurazione.
In ogni caso ecco l'
art. 18 intitolato proprio
(Obblighi del gestore)
1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3. Il gestore è tenuto a:
a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
ed ecco il famigerato punto i) nell'ambito degli obblighi del gestore e non degli utenti; il gestore, quindi, dovrà
i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;
j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.
4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.
5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.
6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
7. E' fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.
La parte che ho evidenziato in rosso è quella che secondo me ha dato il la all'intepretazione, a mio parere, non corretta.
Secondo me va sempre letta nell'ambito della norma e, cioè nell'ambito degli oneri a carico del gestore elencati all'articolo in questione che prevedono alla lettera I) la stipula di due assicurazioni.
La prima inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista (incidente per mancata messa in sicurezza della pista).
La seconda per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore e cioè l'assicurazione obbligatoria per i gestori per gli infortuni provocati dagli sciatori
La norma mi ha lasciato un po' perplesso vista la formulazione non felice ma la lettura del sito della regione piemonte mi conforta:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=13858
Per quanto riguarda la tutela della sicurezza sono previsti rigidi e specifici obblighi, sia nei confronti dei gestori che degli utenti delle piste da sci, con sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
I gestori, oltre a farsi carico di una polizza per i danni causati a terzi per proprie responsabilità, dovranno stipulare anche un’assicurazione per gli utenti nell’eventualità di danni o infortuni provocati dagli sciatori.
Al gestore viene anche riconosciuto l’obbligo di messa in sicurezza delle piste, ad oggi non previsto né dalla normativa regionale che nazionale, e la comunicazione annuale di un report sugli incidenti verificatisi con la ricostruzione delle dinamiche, in modo da fornire alla Regione dati che possano aiutare ad analizzare la dimensione e le tipologie del fenomeno.
Le sanzioni per i gestori, in caso di mancato rispetto delle norme, andranno da 5 mila a 50 mila euro.
Per quanto riguarda, invece, gli sciatori la nuova legge dispone sanzioni fino a 250 euro per coloro che non rispetteranno l’uso del casco, i limiti di velocità, gli obblighi di precedenza e le altre regole comportamentali previste dalla normativa nazionale. Il testo introduce, anche, nuovi obblighi per gli amanti del freeride e dello sci fuoripista, che dovranno avere sempre al seguito una pala, una sonda e il sistema di rilevazione ARVA.
Anche qui nello stesso senso (per quel che vale un articolo di giornale)
http://www.radiochieri.it/attualita...ge-per-sicurezza-su-piste-da-sci.html?pag=280
Certo che incasina (tecnismo giuridico

) ulteriormente le cose l'art. 35 della LR ove si legge
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
L'art. 4 della L. 363/03 prevede l'obbligo di stipula di assicurazione da parte del gestore e, come detto l'art. 18 della LR Piemonte aggiunge un obbligo che nno era previsto dalla legge nazionale.
Come detto a mio parere non esiste l'obbligo per l'utente e il richiamo dell'art. 35 lett d) può essere un errore per mancato coordinamento delle norme.
Ma le altre stazioni del Piemonte che dicono??? cosa fanno???