ultima mostruosita': Imu sugli impianti sciistici!

oibò... c'è anche di peggio...... prima ti obbligano per la sicurezza e poi................ http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201502242040526798&chkAgenzie=ITALIAOGGI :shock::shock::shock::shock:

Esatto è lo stesso concetto......le seggiovie/cabinovie ecc sono per la società gestrice come per l'imprenditore che ha un'acciaieria il forno di colata.......
Dalle mie parti (Brescia), dove ahimè c'è una fortissima concentrazione di acciaierie, c'è in atto una rivolta degli imprenditori che si troverebbero a dover pagare di punto in bianco centinaia di migliaia di euro (in alcuni casi milioni).......
Lo spirito dell'IMU (e tasse precedenti) non è e non è mai stato assolutamente quello di tassare i macchinari, ma solo terreni e fabbricati.......
 
Esatto è lo stesso concetto......le seggiovie/cabinovie ecc sono per la società gestrice come per l'imprenditore che ha un'acciaieria il forno di colata.......
Dalle mie parti (Brescia), dove ahimè c'è una fortissima concentrazione di acciaierie, c'è in atto una rivolta degli imprenditori che si troverebbero a dover pagare di punto in bianco centinaia di migliaia di euro (in alcuni casi milioni).......
Lo spirito dell'IMU (e tasse precedenti) non è e non è mai stato assolutamente quello di tassare i macchinari, ma solo terreni e fabbricati.......

Evidentemente i giudici di cassazione hanno difetti di comprensione... Loro assimilano tutto (tanto qualcuno dovrà pur pagargli i loro lauti stipendi) ma non hanno ben chiaro definizioni e classificazioni. Mentre un immobile inteso come terreno o fabbricato è per sua natura un'immobilizzazione, un'immobilizzazione non è affatto per forza un immobile come precedentemente inteso... Infatti nei bilanci delle società gli impianti di risalita vengono inseriti nelle immobilizzazioni materiali alla voce B.II.2 "Impianti" e non la II.1 "Terreni e fabbricati", con tutte le differenze che ne conseguono sia ai fini civilistici che fiscali.
Purtroppo chi ha emesso tale sentenza è anche lo stesso organo che ha sentenziato contro la riduzione delle pensioni d'oro (cioè anche le loro).....
 

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che dire, viviamo sempre piu' in uno stato di m... la voglia di andarsene aumenta giorno dopo giorno a leggere queste (e tante altre...) cose...
se ci dovesse essere un aumento esponenziale dei prezzi skipass causa questo vorrà dire che mi dedicherò sempre piu' alla mtb e sempre meno allo sci... almeno
finchè non si inventeranno (e, purtroppo, credo sia solo questione di tempo) qualche tassa di circolazione e/o possesso anche sulla bici...

sentimento attuale : skifoso skifato
 
Vi riporto con un copia e incolla il testo della sentenza (non riesco ad allegare il pdf). E' sentenza assai breve nella sua motivazione che non sembra lasciare molto spazio ad interpretazioni. Si tratta, secondo la Corte, di impianto di risalita funzionale alle piste sciistiche gestite - in questo caso - da Sofma spa e come tali non possono essere considerate mezzo pubblico di trasporto. Non lo sono perchè - dice sempre la Corte - un impianto di risalita ha funzione commerciale di ausilio alle piste da sci. La Cassazione tratta gli impianti di risalità come impianti fissi (e qui si apre la vicenda della tassazione degli impianti industriali risolta in maniera folle - a mio parere - dalla legge di stabilità 2015) e quindi sottoposti a tassazione.
banalizzando, lo skilift è impianto fisso e funzionale all'attività d'impresa e va tassato come una pressa imbullonata all'interno di un capannone industriale (in questo secondo caso, in verità, non è la pressa in sè che sconta l'imu ma aumenta la base imponibile del fabbricato industriale).

si chiama "politica di sviluppo dell'impresa" :evil:


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario ‐ rel. Presidente ‐
Dott. BOGNANNI Salvatore ‐ Consigliere ‐
Dott. IACOBELLIS Marcello ‐ Consigliere ‐
Dott. CARACCIOLO Giuseppe ‐ Consigliere ‐
Dott. COSENTINO Antonello ‐ Consigliere ‐
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9404‐2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO (OMISSIS) in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
‐ ricorrente ‐
contro
SOCIETA' FUNIVIA ARABBA MARMOLADA ‐ SOFMA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI MARIA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ,
DOMENICO SAGUI PASCALIN, giusta mandato a margine del controricorso;
‐ controricorrente ‐
avverso la sentenza n. 80/6/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA‐MESTRE del 9.6.2011, depositata il 05/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l'Avvocato Giulio Bacosi che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Agenzia del Territorio Agenzia
delle Entrate ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del VenetoMestre
80/06/11 del 5 ottobre 2011 che
rigettava l'appello dell'ufficio affermando la illegittimità del nuovo classamento di un immobile di pertinenza
della contribuente.
2. La Sofma spa si è costituita in giudizio senza proporre ricorso incidentale.
Il ricorso merita accoglimento.
E' pacifico nel caso di specie che si discute di un "impianto di risalita" funzionale alle piste sciistiche gestite
dalla contribuente.
Dunque non sussiste il presupposto del classamento come " mezzo pubblico di trasporto", classamento che
presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come "mezzo di trasporto" a
disposizione del pubblico. Mentre un "impianto di risalita" svolge una esclusiva funzione commerciale di
ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.
Resta dunque solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione e quindi della rendita catastale debbano
essere conteggiati anche gli impianti fissi.
E la risposta non può che essere positiva.
In quanto l'art. 1 quinquies aggiunto dalla Legge di conversione n. 88 del 2005 al D.L. n. 44 del 2005 non
ha fatto altro che esplicitare un principio generale dell'ordinamento: i beni immobili coinvolgono non solo il
suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ad alla utilizzabilità degli
immobili stessi.
E' possibile decidere la controversia nel merito.
Le incertezze della materia giustificano la compensazione delle spese.
Diritto
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo, compensa fra le parti le spese
dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015
 
Scusate, il discorso è davvero molto semplice.
Se voi foste un alto funzionario statale, un alto burocrate, un alto giudice, etc. un funzionario pubblico con stipendio mensile pari a stipendio annuale delle persone normali, per evitare di vedersi ridurre la paghetta quanto ci pensereste a inventare nuove tasse? Non aumentano le tasse per generare un beneficio alla base della piramide amministrativa ma, visto che non vedo tagli seri e netti di spesa, per tenere alto il privilegio della cuspide della piramide.
La soluzione? Democratica non c'è a breve termine. Purtroppo. Speriamo il popolo tenga duro ed eviti di farsi auto-giustizia magari arrivando a imbullonare a terra "persone poco brave" dentro un capannone per far concorrere al gettito fiscale anche immigrati, ladri, evasori, etc..
 
Si vuole la morte di qualsiasi iniziativa già creata e l'impossibilità di crearne nuove, altrochè. Peggio di Mussolini, peggio di Stalin, dove non è riuscita la dittatura ci stà riuscendo la politica economica???

lascia stare il secondo...ma almeno il primo..qualche impianto e stazione l ha fatto nascere...o tramite lo stato o tramite suoi rikki sostenitori....
 
leggendo la motivazione, piuttosto stringata, si deduce che gli impianti vengono considerati immobili, in quanto a uso esclusivo delle piste, e non possono essere considerati mezzi di trasporto...

Quindi ora niente più revisioni da parte del Ministero dei Trasporti? E chi le farà? Il catasto?
 
Vi riporto con un copia e incolla il testo della sentenza (non riesco ad allegare il pdf). E' sentenza assai breve nella sua motivazione che non sembra lasciare molto spazio ad interpretazioni. Si tratta, secondo la Corte, di impianto di risalita funzionale alle piste sciistiche gestite
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domanda 1)
quindi d'inverno l'impianto è soggetto alle disposizioni del catasto, mentre d'estate visto che le piste sono chiuse è soggetto alle disposizioni del min. dei trasporti?

domanda 2)
a livello "giuridico" come potrà "reagire" la Sofma?
 
Da profano: ma se si costruiscono rifugi, o piccoli punto ristoro raggiungibili a piedi dall'arrivo degli impianti e consentendo la risalita e la discesa con detti impianti anche ai pedoni, allora cadrebbe l'esclusività dell'asservimento alle piste.
Di conseguenza tornerebbero ad essere quel che in effetti sono: impianti di trasporto.
In VL sono avanti: quasi tutti gli impianti sono così (salvo qualche ski-lift che il buon Brasso non vede l'ora di rottamare. Pure la scusa gli hanno trovato!)
 
PEr quanto ne sò di diritto costituzionale e dottrinale, le sentenze di una Ccorte di Cassazione hanno un valore limitato al caso in esame, diverso è il caso quando la sentenza è emessa a corti unite, in quel caso ha praticamente valore di legge.
Certo è che urge una legge d'interpretazione autentica, ma non è detto che il legislatore non sposi le tesi della Corte, proprio per niente.
 
Gli impianti di risalita, salvo alcuni casi, non sono TLP, ma mezzi al servizio di piste da sci, cioè di attività ludico/sportive che creano proventi e via dicendo.
L'assimilazione che hanno fatto i giudici...mah, qualche dubbio lo lascia assai, visto che nei bilanci, ad es, non vengono assimilati ai terreni o agli immobili intesi come uffici et similia....certo che farebbe ridere da una parte chiedere i soldi dell'IMU a quelle stesse aziende cui dopo devi elargire dei fondi altrimenti chiudono e impoveriscono l'0economia della zona.....studiarle meglio le cose fin dall'inzioo è così difficle in Italia???

Fabio ha detto:
Se voi foste un alto funzionario statale, un alto burocrate, un alto giudice, etc. un funzionario pubblico con stipendio mensile pari a stipendio annuale delle persone normali...
fabio non mischaire le cose, un funzionario pubblico D3, enti locali, prende poco più di € 24.300,00 annue lorde +13°.......insomma, non mi sembra uno stipendio mensile pari a quello annuo di altre persone.......non mischiare quelli che stanno in alto, tanto in alto con quelli che stanno in basso, tanto in basso
 
domanda 1)
quindi d'inverno l'impianto è soggetto alle disposizioni del catasto, mentre d'estate visto che le piste sono chiuse è soggetto alle disposizioni del min. dei trasporti?

domanda 2)
a livello "giuridico" come potrà "reagire" la Sofma?

1) l'impianto è considerato immobile (perchè impianto fisso o reso tale e funzionale ad attività industriale) quindi suscettibile di tassazione. d'inverno come d'estate.

2) il giudizio è arrivato in Cassazione quindi non ci sono altri gradi di giudizio. l'origine del giudizio che ha portato in Cassazione pare essere la contestazione del diverso classamento fatto dall'agenzia entrate. la società lo ha impugnato avanti la commissione tributaria che le ha dato ragione e l'agenzia entrate ha ricorso in cassazione. non pare esserci, quindi, nessuna cartella esattoriale per mancato pagamento dell'imposta. se così fosse, la società potrebbe attendere la notifica della cartella per poi impugnarla in sede contenziosa (fantadiritto, ocnsiderato che non sappiamo nulla oltre alla sentenza di cassazione).


il problema è, tanto per cambiare, tutto politico. occorrerebbe una norma che escludesse dalla base imponibile tali impianti. Ma allora perchè anche non altri impianti industriali resi fissi (l'esempio che facevo prima della pressa imbullonata al pavimento all'interno del capannone)? In ogni caso è questione che parte da lontano con una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 su cui l'agenzia del territorio si è buttata a pesce con una nota (per gli addetti ai lavori) circolare del 2012 che è stata, in sostanza, confermata dalla legge di stabilità del 2014. miopia di molti, evidentemente.
la mia personalissima idea è che, ormai, siamo andati ben oltre il concetto della legittima e necessaria tassazione e siamo passati ad una sorta di sanzione contro ogni attività umana che produce reddito.
 
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