Quale portasci comprare?

per chi ha il Thule Extender, mi potete fare una cortesia? ho preso la dinamometrica, e devo comprare il bussolotto per fissare il portasci alle barre, purtroppo la mia Mazda sta per la milionesima volta dal meccanico (prima o poi gli do fuoco), mi potete verificare se questo bussolotto riesce a stringere le viti che sono sotto la guarnizione?

o meglio, quello lungo 28mm e largo 12mm riesce a passare nello spazio che c'è a disposizione, e 28mm sono sufficienti per raggiungere la vite, o devo prendere quello lungo 10cm?

grazie se riuscite, altrimenti verificherò io quando la riprenderò dal meccanico

:)



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Io ho usato una brugola normale...
 
nella scatola del portasci avevo una banale brugola, che fa il suo dovere
si si, ho usato anche io quella, ma visto che ho comprato proprio ieri una dinamometrica piccolina, sto prendendo l'inserto e volevo capire se entra nel foro....

:)

anche se ora ho trovato un'adattatore per punte esagonali stretto, quindi non dovrebbero esserci problemi
 

Attenzione che tecnicamente quella roba è illegittima: in Italia la targa è un feticcio sacro, la "targa ripetitrice per rimorchi" non è utilizzabile in questo contesto perchè ne è ammessa l'applicazione solo su un rimorchio è questo non lo è.

In sostanza con questo portasci si è a rischio di essere fermati e multati - si, lo stesso vale anche per i portabici della stessa natura, ma mentre il portabici si vede comunemente e ormai è quasi accettato (se trovi l'agente con le palle girate però son cazzi, te lo fa smontare sul posto...) questo è insolito, e farsi vedere in giro con un attrezzo insolito è un ottimo sistema per farsi fermare e multare.


Dici che si consuma di meno con gli sci sul tetto che dietro? Avrei detto il contrario. Considera che il mio viaggio con gli sci e' di 700km!

Gli sci sul tetto sono praticamente un aerofreno.
A 130 km/h passo da 5 litri/100 km a tetto nudo a 7-8, per non contare il rumore aerodinamico (e ho le barre profilate...)
Con le biciclette sul gancio di traino l'aumento di consumo c'è ma non è così marcato.
 
Attenzione che tecnicamente quella roba è illegittima: in Italia la targa è un feticcio sacro, la "targa ripetitrice per rimorchi" non è utilizzabile in questo contesto perchè ne è ammessa l'applicazione solo su un rimorchio è questo non lo è.

In sostanza con questo portasci si è a rischio di essere fermati e multati - si, lo stesso vale anche per i portabici della stessa natura, ma mentre il portabici si vede comunemente e ormai è quasi accettato (se trovi l'agente con le palle girate però son cazzi, te lo fa smontare sul posto...) questo è insolito, e farsi vedere in giro con un attrezzo insolito è un ottimo sistema per farsi fermare e multare.




Gli sci sul tetto sono praticamente un aerofreno.
A 130 km/h passo da 5 litri/100 km a tetto nudo a 7-8, per non contare il rumore aerodinamico (e ho le barre profilate...)
Con le biciclette sul gancio di traino l'aumento di consumo c'è ma non è così marcato.
il prolema degli accessori sul gancio traino è il rischio di venir tamponati con relativo danno dell'attrezzatura, che dubito venga ripagata dalle assicurazioni, corretto?

poi come si fa con il baule? è accessibile?
 
Assolutamente si. C'è un sistema di sgancio che lo fa reclinare in avanti, anche con le bici già montate.
E per quanto riguarda la targa, sul Thule ovviamente si mette il duplicato.

Qui si vede bene (verso la fine filmato):
 
Attenzione che questo è un modo per cercare GROSSE rogne.

In Italia non è possibile chiedere il duplicato della targa se non per furto, smarrimento o deterioramento dell'originale: se ti trovano con un duplicato attaccato al portabici e l'originale ancora attaccato all'auto, finisce male (falsa dichiarazione: codice penale).
E' possibile richiedere l'emissione di una targa ripetitrice per rimorchi (quella gialla con la R), ma ne è ammesso l'uso solo sui rimorchi, e il portabici non lo è: il portabici è un carico sporgente (sul quale tra l'altro andrebbe apposto il pannello bianco-rosso) sistemato in violazione dell'art. 164 - sanzione di 87 €, ma soprattutto obbligo di sistemare il carico in maniera opportuna per poter proseguire il viaggio.

Poi lo so anche io che il portabici con targa ripetitrice e luci è abbondantemente tollerato, ma è importante tenere presente che se incappate nell'agente di PS che quella mattina ha beccato un ciclista a letto con sua moglie ha tutti gli strumenti legali per rovinarvi la giornata.

Ricordatevi che è una legge vecchia di un secolo scritta da gente che ragiona in maniera vecchia e per nulla interessata a riconoscere il fatto che esistono attrezzature e soluzioni che non sono normate perchè all'epoca della redazione del codice nemmeno esistevano.
 
@Chicco#32 ogni promessa è debito...
Quando la freccia verde si allinea alla tacca (secondo loro :OOO) la coppia è quella corretta
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:oops::PAAU
"Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103.
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione."
 
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