Il fatto è che con le nuove norme, il gestore è responsabile per quello che succede nell'area di sua competenza, se la pista non è a posto e dunque in sicurezza, il gestore è obbligato a chiuderla, e nel caso qualcuno la percorra comunque non dovrà dunque risarcirlo in caso di infortunio, e se autorizzato dal comune che concede in concessione è legittimato a multarlo se il passaggio può provocare danni o intralciare le operazioni di battitura.
Lo dice la legge, quindi il discorso è semplicissimo, in pista ci scendi se è aperta, negli orari e periodi esposti per obbligo dal gestore, se scendi a piste chiuse non sei tutelato, se invece scendi fuori dalle piste, senza incrociarle, attraversarle etc, puoi fare quello che ti pare.
Discorso a parte per quanto riguarda le multe, la cui determinazione di causa ed entità non è specificata dalla legge 363/2003, ed è quindi lasciata al comune di competenza.
Di norma, nelle zone di vendita degli skipass sono esposte le sanzioni.
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Inoltre chiedo: pista chiusa è assimilabile a fuoripista? Quindi devi avere aps?
No, la pista chiusa è assimilabile ad una strada con divieto di accesso e transito, per tutta la lunghezza e larghezza.
Il fuoripista è altra cosa, e l'APS è obbligatorio secondo quando emesso dalle ordinanze comunali, in linea di massima da pericolo 2 o maggiore, è però tutt'altra area di competenza legale e cambia da regione a regione in quanto determinata da leggi regionali, ma è sostanzialmente uguale nella sua base normativa:
in piemonte ad esempio la norma è la seguente ed è tra le più complete:
legge regionale 26 gennaio 2009, Art. 30 comma 2 (modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 all'art. 53)
“I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Qua la norma per intero (pag 16 del PDF, art.53):
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/50/attach/l201526_bil.pdf