Truffa per acquisto auto

proprio un mesetto fa ho venduto la mia vecchia C3 su autoscout a un tale che in prima battuta poteva anche sembrare un truffatore, visto che la voleva bloccare a tutti i costi e sarebbe venuto da catania a milano con i contanti. In realtà poi è andata veramente così, nessun problema, i contanti erano buoni.
 
proprio un mesetto fa ho venduto la mia vecchia C3 su autoscout a un tale che in prima battuta poteva anche sembrare un truffatore, visto che la voleva bloccare a tutti i costi e sarebbe venuto da catania a milano con i contanti. In realtà poi è andata veramente così, nessun problema, i contanti erano buoni.

Beh, ritorno a chiedere: quanto ti ha pagato? fino a una certa cifra può essere ragionevole anche solo il rischio.....
Comunque se un acquirente è onesto e il venditore gli chiede un assegno circolare al posto dei contanti, sparisce?
 
qualche tempo fa cercavo un cagnolino. Cercando su subito.it ho trovato una miriade di presunti venditori/allevatori in realtà stranieri (traduzioni fatte con google) truffatori. Tutti segnalati all'admin di subito.it e tutte le inserzioni prontamente chiuse. Sempre su subito volevo vendere un sistema home theatre e sono stato contattato da una truffatrice (inglese). Stessa cosa per l'auto (semper un inglese).

Poi l'auto l'ho venduta (contatto tramite autoscuot) e l'acquirente ha pagato i 13.000 in contanti!
 

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Mi contatta un tipo in inglese, penso subito ad uno studente universitario che si fa l'anno a Milano

QUESTO E' UN CLASSICO :D

ho a che fare con immobili e saro' stato contattato almeno 5 0 6 volte con questa scusa... se mettete casa in affitto su i vari siti internet kijiji etc diffidate da chi su due piedi dice di volerla prendere e vi chiede i dati bancari.

quanto alla presunta truffa di questo topic, mi sembra un tantino paranoico.
 
Giusto per far chiarezza sull'uso del denaro contante.

D.Lgs. 21-11-2007 n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Titolo III
MISURE ULTERIORI

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

Di seguito le sanzioni

Art. 58. Violazioni del Titolo III.

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.


2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.
 
Vittorio, non sono intervenuto prima perché ogni storia fa a sé, e per non alimentare quel senso di angoscia che mi pare aleggiasse in tutta questa vicenda e che mi sembra ti opprimesse non poco (ho pensato di essere nei tuoi panni...), comunque sappi che una mia conoscente era stata contattata da un tipo che si è poi sparato mille km per vedere la sua auto in vendita, presentandosi con un rotolone di banconote in tasca. Peccato che identià e documenti fossero falsi... presumo anche i soldi... è finita che è scappato per non beccarsi una denuncia.
Ci hai visto bene, insomma, e hai fatto bene a non fidarti, ciau!

OT: detto da un subarista: cmq una Subaru si prende ad occhi chiusi, e capisco che possa non sorprendere un tizio che nemmeno vuole trattare sul prezzo!
Forse lo hai già scritto, ma posso chiederti che auto hai preso adesso?
 
Più che soldi falsi (pericolo che può sempre esserci) il problema di chi vuole una macchina senza fare troppe domande e si spara 1000 km e passa è quello del riciclo del danaro sporco .....
 
La famiglia si allarga e le esigenze dei padri vengono sacrificate (anche volentieri). Sono passato a un peugeot minivan .......tutto un altro mondo.......ma oramai debbo rassegnarmi, non sono piu' "ciovane" :-?

Pensa che io invece sono passato a Subaru proprio perle stesse ragioni: non ce la facevo più a girare su un New Beetle con moglie e figlia al seguito, sci, scarponi, giacche...
 
Pensa che io invece sono passato a Subaru proprio perle stesse ragioni: non ce la facevo più a girare su un New Beetle con moglie e figlia al seguito, sci, scarponi, giacche...

Beh, il new beetle è una macchina carinissima ma piccolina.....io partivo da una compact wagon e sono passato a una più grande. ma mi serve anche per lavoro e la valutazione si è basata anche su questo, assieme alla differenza di costo/consumo tra benzina e diesel.....:D
 
ahaha allego email di risposta ad un interessante annnuncio su autoscout:

Grazie per il vostro interesse dato di acquistare la mia auto.
Vendo la mia auto perché ho problemi familiari, ho bisogno di soldi.
La mia nazionalità è spagnolo, e ora io vivo a Las Palmas - Spagna ,L'auto si trova con me .
L'auto è come nelle immagini (in allegato), è in buono stato all'interno ed esterno.
Non ha mai subito alcun incidente, nessun graffio e danno è in condizioni buone e voglio di vendere rapidamente.
Per la consegna possiamo usare una società di trasporto e consegna specializzata in questo settore.
Il costo del trasporto sarebbe quasi di € 280, penso sia un prezzo conveniente.
La società si occupa di tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione e per il passaggi di proprietà.
Se siete interessato fatemi sapere.

:twisted:
 
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