LEGISLAZIONE SCI

Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - prosegue

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci

Art. 32.

(Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.

8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L'attività di mountain−bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33.

(Obbligo di aggiornamento)

1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.

2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

Art. 34.

(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)

1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;

d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
2. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
3. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
4. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
5. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
6. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
7. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
8. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
9. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
10. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
11. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
12. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
13. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
14. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
15. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
16. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
17. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
18. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
19. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
20. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
21. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
22. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.

6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.

7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.
 
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TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36.

(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37.

(Definizione di stazioni locali e non locali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:

1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.

3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 38.

(Definizione di microstazioni)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:

a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;

b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;

c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.

Capo III.

Programmazione degli interventi

Art. 39.

(Interventi regionali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.

Art. 40.

(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.

2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico−consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;

d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;

e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 41.

(Iniziative ammesse alle agevolazioni)

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

Art. 42.

(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico−ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

Art. 43.

(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.

Art. 44.

(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.

Art. 45.

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;

b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'articolo 4.

Art 46.

(Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'articolo 39, comma 3;

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore).

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

Art 47.

(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo;

d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;

e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo.

Art. 48.

(Fideiussione regionale)

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.

2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico−consultiva di cui all'articolo 11.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
 
Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - fine

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie e attuative

Art. 49.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 13.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

Art. 50.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

Art. 51.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11;

c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;

d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;

e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;

b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2009

Mercedes Bresso
 
Mi sono imbattuto in una locandina su di un giornale per un Convegno che mi sembra abbastanza importante,giunto alla sua quinta edizione,con abbondante partecipazione di relatori italiani e stranieri sul tema......

[size=+2]V° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE[/size]
http://www.bormioforumneve.eu/

A voi tecnici,ma ricordarsi che dopo le parole è sempre meglio andare a farsi una bella sciata......che ne dite?? :skiciao:
 
Mi sono imbattuto in una locandina su di un giornale per un Convegno che mi sembra abbastanza importante,giunto alla sua quinta edizione,con abbondante partecipazione di relatori italiani e stranieri sul tema......

[size=+2]V° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE[/size]
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A voi tecnici,ma ricordarsi che dopo le parole è sempre meglio andare a farsi una bella sciata......che ne dite?? :skiciao:


In valle d'aosta c'è uno studio legale che tratta molte cause relative allo sci, ho fatto anche un pensierino per andare a farci la pratica
 
Valle d' Aosta.
Disciplina del servizio di soccorso sulle piste regionali.
legge regionale 1997/2
Art. 1

(Finalità)

1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.

Art. 2

(Caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 9/1992, deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei feriti oppure in seguito a richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, collaborano alle attività di previsione e prevenzione della struttura stessa nell'ambito della sicurezza sul territorio.

Art. 3

(Direttore delle piste)

1. Per esercitare l'attività di direttore delle piste di cui all'art. 9 della l.r. 9/1992 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, comma 1, ed all'art. 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento od accertamento;

f) abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 4

(Pisteur-secouriste)

1. E' istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.

2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui all'art. 2, sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela.

3. Per l'assunzione della qualifica di pisteur-secouriste sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, comma 1, ed all'art. 123, comma 2, del r.d. 773/1931 e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento;

f) abilitazione professionale di pisteur-secouriste, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 5

(Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste)

1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.

2. Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all'Unione europea, e che desiderano operare in Valle d'Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall'Amministrazione regionale.

3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.

4. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

5. Il conseguimento dell'abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di pisteur-secouriste.

Art. 6

(Obblighi dei gestori)

1. E' fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.

2. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

3. Il gestore determina annualmente l'organico del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Art. 7

(Obbligo di aggiornamento)

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste sono tenuti, pena la decadenza, a frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale indetto, a norma dell'art. 8, dall'Amministrazione regionale.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

3. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 8

(Corsi ed aggiornamenti)

1. La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale.

2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d'ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentite l'Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali di categoria.

3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per il materiale di consumo e per l'utilizzo delle strutture, devono versare una quota di iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del dieci per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 9

(Elenchi regionali dei direttori delle piste

e dei pisteurs-secouristes)

1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e f), ed all'art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione delle norme della presente legge decorre dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è assegnata ai Comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura regionale competente in materia di piste di sci.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 18.000.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal 1998 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti dagli art. 5 e 8 e le sanzioni previste dall'art. 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio.

Art. 13

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.11.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 40810 (di nuova istituzione)

"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento"

(Servizio rilevante ai fini IVA)

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000.



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In valle d'aosta c'è uno studio legale che tratta molte cause relative allo sci, ho fatto anche un pensierino per andare a farci la pratica

come avvocato e sciatore (snowboard ultimamente) di lunga data, confermo che unendo le due passioni i risultati si vedono!.... chissà che primo poi non riesca ad aprire una sede dello studio a Cortina, "a pochi metri dalle piste"!!! :D
 
Giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l’attività in montagna

di Carlo Ancona, giudice

Anzitutto, poche parole sull’inevitabilità di un “giudizio”, anche nella materia che ci sta a cuore. Qui occorre fare chiarezza su una premessa essenziale: libertà non è facoltà di vivere emozioni ed esperienze senza limiti né rischi, come vorrebbe la concezione oggi sempre più dominante che concepisce l’uomo come viaggiatore – consumatore, cercatore di felicità sulla terra. Questo tipo d’impostazione culturale pone diversi problemi, perché in quest’ottica la montagna non è più il luogo della formazione, del confronto con se stessi, ma quello del puro godimento rapido, effimero e garantito; ed anzi quel che conta è che sia davvero effimero, e quindi non consenta troppi dubbi o riflessioni, anche in punto di valutazione del relativo pericolo.

Al contrario, libertà è proprio l’opposto: è facoltà di determinare in autonomia le scelte che ci riguardano, sia come singoli che come componenti di una collettività. È quindi indissolubilmente legata alla responsabilità, e ne costituisce necessario presupposto sotto due punti di vista: perché solo chi è libero di effettuare una scelta può essere chiamato a rispondere di essa, e perché solo l’esercizio della libertà può abituare alla responsabilità delle proprie azioni.

Deve esservi, allora, un luogo nel quale questa responsabilità possa venire in discussione, perché non basta il così detto “foro interiore”: se siamo responsabili nei confronti anche degli altri, allora bisogna che gli altri possano far valere questa nostra responsabilità. In Italia oggi (ma anche altrove) non esiste una giustizia “corporativa”, e cioè propria delle categorie interessate, quale ad esempio esisteva prima dell’età moderna; i probiviri del CAI si occupano solo di controversie interne all’associazione, ma non possono andare oltre e trattare di rapporti che non riguardano quella limitata materia. L’opinione pubblica, e prima ancora la Costituzione che afferma la necessità di un luogo ove possano essere fatti valere i diritti di ciascuno, confermano che non possono esistere “luoghi franchi”; ed allora non resta che la giustizia ordinaria quale luogo di tali possibili controversie.

Quando si dice responsabilità si intende riconoscimento della colpa e punizione o retribuzione per ciò che si è fatto; ma va subito detto che questo vale solo per quella penale, perché quella civile ha una vocazione, ormai, non retributiva ma distributiva e solidarista. Si ritiene che se qualcuno ha subito un danno, occorre veder come fare per non far rimanere quel danno solo a suo carico, almeno sotto il profilo patrimoniale. Questo tipo di responsabilità sfiora l’addebito oggettivo: si è responsabili perché qualche cosa è successo, qualcuno si è fatto male; si crea il meccanismo della compensazione economica di ogni tipo di danno. In quella per cose in custodia (e tra esse ci sono i sentieri, o le vie ferrate) non si è più solo responsabili per l’incuria nella manutenzione che ha determinato una insidia imprevista, ma per tutti gli infortuni occorsi nell’uso della cosa, purché il danneggiato non ne abbia fatto un uso improprio.


Gruppo del Monte Bianco, soccorso sul Trident, 13.8.1983

Ma almeno per la responsabilità civile ci si assicura, e quindi paga l’assicurazione; e qui stiamo parlando non solo della responsabilità del singolo, ma anche delle istituzioni e delle imprese che organizzano e gestiscono il territorio a vario titolo; per tale via, l’assicurazione che queste hanno contratto copre la responsabilità civile e il pagamento del premio ricadrà sulla collettività. Nel penale non è così; ognuno risponde per se stesso: la responsabilità penale è personale. Ed occorre una precisazione. Nel processo penale il problema non è la condanna finale, perché in Italia per reati colposi questa quasi mai si sconta; i processi penali in altri Paesi si fanno per verificare se occorre davvero mettere gli imputati in galera; in Italia sembra talvolta che si facciano prevalentemente per far soffrire il prossimo: è lo stesso processo a costituire una pena, e con esso la sua pubblica notizia, l’angoscia, le ore passate nei corridoi dagli imputati ma anche dai testi, dalle parti offese.

La responsabilità collegata alla frequentazione della montagna può avere tre aspetti: per accompagnamento dell’infortunato, per manutenzione o comunque gestione di sentieri o vie attrezzate, ed infine per esposizione ad elevato rischio di se stessi e per tale via dei soccorritori, che non possono rifiutarsi di correre in aiuto. Sul secondo punto le decisioni note sono soltanto sentenze civili; sul terzo, semplicemente, non ve ne sono; sul primo, invece, vi è ormai dovizia di casistica anche in sede penale.

In materia, i giudici e prima ancora i pubblici ministeri sono portatori di nozioni e conoscenze tutt’altro che omogenee; la comprensione dei complessi elementi che intervengono nella formulazione di una scelta di chi frequenta la montagna non sempre è completa; avviene così che condotte, che per alcuni sono esenti da responsabilità, per altri invece lo sono; purtroppo, in molti casi non vi è alcuna prevedibilità della decisione. Ma questo non può meravigliare, perché in processi come questi cambiano i livelli non solo di conoscenza della materia, ma anche di disponibilità individuale ad accettare la logica della previsione e della inevitabilità di un rischio.
 
L. 24 dicembre 2003, n. 363 (1).
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

.....
Capo II - Gestione delle aree sciabili attrezzate
2. *Aree sciabili attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

Ed eccola la gran porcata, frutto spurio rimasto di testi ben più pesanti contro cui combattemmo con tutte davvero le nostre forze per mesi e io inviai deduzioni da avvocato perfino in parlamento tramite due deputati/senatori. Colloqui, telefonate, notti insonni. Per difendere un sogno che difendo tutt'ora!
Nonostante questo essendo privi di responsabilità civile e penale per le proprie azioni i signori in questione dell'allora governo B decisero coscientemente di votare una norma incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione (mi riferirono che ne discussero in commisisone sulle mie osservazioni), oltre che per altri profili (competenza regionale, ecc...). E tutto sul famoso incidente di Cortina in cui uno sciatore in libera finì addosso ad uno snowboarder alle 8.30 a piste vuote, putroppo pagando il suo errore con la vita.
Poi quando mi vengono a parlare di parità e volemose bene ecco perchè mi girano i cabbasisi. Discriminazione sancita dalla legge a senso unico e senza alcuna motivazione. Razzismo di stato sulle piste.
Consumai la mia prima vendetta essendo uno dei 250.000 voti ex di destra che mandarono a casa i signori in questione. Ma non dimentico e non dimenticherò mai, cari sig.ri Fede e Frattini.
 
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