Errato, l'articolo 30 recita "mettere a disposizione" non recita "obbligo a fornire" . C'è una bella differenza.
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Più preciso:
"""" .............. La legge impone ai gestori di fornire agli utenti al momento dell’acquisto degli skipass, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati a persone o cose. L’obbligo.... "
La legge non impone proprio nulla, come già sopra scritto, la legge obbliga le società a tenere a disposizione una polizza RC, se la vogliano.
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Art. 30
Assicurazione obbligatoria
1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere
una assicurazione in corso di validita' che copra la propria
responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E'
fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a
disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di
transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per
danni provocati alle persone o alle cose