LEGISLAZIONE SCI

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Powder Ranger
Senza voler essere esaustivo apro il topic per inserire i testi di legge (nazionali e regionali) che disciplinano la pratica dello sci.

Ricordo che le leggi possono essere modificate da altre successive e quelle che inserisco oggi sono aggiornate al 08/01/2007.
 

L. 24 dicembre 2003, n. 363​

NB AGGIORNAMENTO 2021
La legge del 2003 è stata abrogata dal DLT 28/02/2021, n. 40 (lo trovate alla pagina successiva.

ABROGATA
L. 24 dicembre 2003, n. 363 (1).
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2004, n. 3.

1. *Finalità e ambito di applicazione.
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II - Gestione delle aree sciabili attrezzate
2. *Aree sciabili attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

3. *Obblighi dei gestori.
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. *Responsabilità civile dei gestori.
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. *Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni.
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

6. *Segnaletica.
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse (2).

(2)* In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 20 dicembre 2005.

7. *Manutenzione e innevamento programmato.
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi (3).
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(3)* Alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle somme di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 12 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25) e con D.M. 28 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54).
*
Capo III - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
8. *Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni (4).
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 (5).

(4)* In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 marzo 2006.
(5)* Termine prorogato al 31 marzo 2005 dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 7-bis.

9. *Velocità.
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

10. *Precedenza.
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

11. *Sorpasso.
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

12. *Incrocio.
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

13. *Stazionamento.
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

14. *Omissione di soccorso.
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


15. *Transito e risalita.
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

16. *Mezzi meccanici.
1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

17. *Sci fuori pista e sci-alpinismo.
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

18. *Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni.
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

19.*Concorso di colpa.
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV - Disposizioni finali e copertura finanziaria
20. *Snowboard.
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

21. *Soggetti competenti per il controllo.
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

22. *Adeguamento alle disposizioni della legge.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

23. *Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ABROGATA
 
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L.R. Valle d'Aosta 17 marzo 1992, n. 9

L.R. 17 marzo 1992, n. 9 (1).
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 24 marzo 1992, n. 13.

Art. 1
Finalità.
1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
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Art. 2
Ambiti di applicazione della legge.
1. Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.
2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Fédération international de ski (F.I.S.); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.
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Art. 3
Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo (2).
[1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.
2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.
3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.
4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.
5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;
b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:
1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;
2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;
3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;
4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;
5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;
6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;
7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);
8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
c) sezioni trasversali;
d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;
e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;
f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;
g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);
4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;
5) proposta motivata di classificazione della pista;
h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.
6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista] (3).
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(2) Vedi, anche, l'art. 2 e l'art. 7, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, L.R. 19 giugno 2000, n. 14 con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 2 della stessa legge.

Art. 4
Segnaletica delle piste.
1. Le piste classificate a norma dell'articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge (4).
2. La segnaletica di cui al comma 1, da realizzarsi in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.
3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8.
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(4) Vedi il Reg. 22 aprile 1996, n. 2.

Art. 5
Elenco regionale delle piste.
1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono in particolare indicate:
a) generalità del gestore della pista;
b) classificazione della pista;
c) generalità del direttore delle piste.
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Art. 6
Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci (5).
1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;
c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;
d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati (6);
f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta montagna (U.V.G.A.M.), o suo delegato;
g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), o suo delegato;
h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato;
h-bis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA) (7).
3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma 2.
5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma 5 dell'articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
8. Ai componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine (8).
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(5) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;».
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
(8) Comma così sostituito dall'art. 19, L.R. 4 agosto 2006, n. 21. Il testo originario era così formulato: «8. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.».

Art. 7
Compiti della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci.
1. La Commissione tecnico-consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:
a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all'articolo 4;
c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.
c-bis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti (9).
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(9) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.

Art. 8
Gestore di pista.
1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:
a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;
b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'articolo 4;
c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste (10);
d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell'articolo 5;
e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 2.
1-bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste (11).
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(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 15 dicembre 2000, n. 34. Il testo originario era così formulato: «c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste;».
(11) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 9
Direttore delle piste.
1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'articolo 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
1-bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis (12).
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(12) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 10
Commissione locale valanghe.
1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.
2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;
c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.
3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima (13).
4. Il parere di cui al comma 1, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.
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(13) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.».

Art. 11
Comportamento dello sciatore e accessi di servizio.
1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15) (14).
2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.
2-bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura (15).
3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.
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(14) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.».
(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 11-bis
Tariffe di pagamento per l'utilizzo delle piste di sci di fondo.
1. L'utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci (16).
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(16) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 12
Vigilanza e sanzioni.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sei, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sei da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (17).
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (18).
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (19).
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(17) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 2, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(18) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69)».
(19) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era il seguente: «Art. 12. Vigilanza e sanzioni. 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai comuni e al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente "Modifiche al sistema penale".».

Art. 13
Disposizioni transitorie.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste (20).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge (21), la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell'articolo 3.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione per l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all'avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.
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(20) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
(21) Termine prorogato al 30 novembre 1994 dall'art. 2, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Art. 14
Disposizioni finanziarie.
1. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 dell'articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000, grava sull'istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.
2. Alla copertura dell'onere annuo di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992-1994 (cod. D. 4.2.1.).
3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
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Art. 15
Variazioni di bilancio.
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 4.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Cap. 64825 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci" lire 4.000.000
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Art. 16
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A
Requisiti tecnici e classificazione delle piste - Art. 3
1) Requisiti comuni
Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:
- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo;
- sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;
- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.
2) Requisiti delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:
- hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi;
- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15;
- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;
- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;
- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.
3) Classificazione delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero)
pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso.
4) Requisiti delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:
- salvo tratti opportunamente segnalati i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;
- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l'eventuale agevole arresto dello sciatore;
- onde garantire la varietà e l'apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti pianeggianti.
5) Classificazione delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
- praticabile da sciatori principianti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero)
- praticabile da sciatori esperti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;
- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;
- avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.
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L.R. Valle d'Aosta 15 novembre 2004, n. 27

L.R. 15 novembre 2004, n. 27 (1).
Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 30 novembre 2004, n. 49.

Art. 1
Finalità ed oggetto.
1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
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Art. 2
Individuazione delle aree sciabili.
1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della L. n. 363/2003.
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Art. 3
Individuazione di aree a specifica destinazione.
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all'esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all'articolo 6 della L.R. n. 9/1992, per il parere di competenza.
4. Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.
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Art. 4
Requisiti tecnici.
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Art. 5
Transito e risalita.
1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.
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Art. 6
Mezzi meccanici.
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
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Art. 7
Sci fuori pista e sci-alpinismo.
1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della L.R. n. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
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Art. 8
Obbligo di utilizzo del casco protettivo.
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.
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Art. 9
Uso dell'elicottero.
1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero.
2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.
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Art. 10
Vigilanza e sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.)
3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
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Art. 11
Modificazioni alla L.R. n. 9/1992.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1992, è aggiunta la seguente:
«c-bis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 9/1992, è inserito il seguente:
«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 9/1992 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
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Art. 12
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 1987, n. 7

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci (1)

(b.u. 26 aprile 1987, n. 19, suppl. ord. n. 2)

Capo I

Disposizioni preliminari comuni

Art. 1

Disciplina generale

1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili di seguito riassunte nella dizione pista da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l'assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.

2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche (2).

Art. 2

Previsioni urbanistiche

1. L'individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici.

2. In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune e piste da discesa e da fondo di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell'assetto ambientale.

3. Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.

4. omissis (3)

Art. 3

Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci

1. Nell'istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.

2. Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.

3. L'assenso preliminare ha la durata di due anni, entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.

4. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l'impianto funiviario, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell'esercizio dell'impianto funiviario.

Art. 4

Assenso preliminare per le piste da sci

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare della Giunta provinciale.

2. A tal fine la domanda intesa ad ottenere l'assenso preliminare, con l'indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali da sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili).

3. Per l'istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell'assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie.

Art. 5

Piani orientativi

1. Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l'elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.

2. Tale piano è approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i comuni interessati.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all'approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà richiedere su di essi il parere degli organi o dei servizi provinciali di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente articolo 2 (4).

Art. 6

Commissione di coordinamento

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;

c) il dirigente del servizio impianti a fune;

d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;

e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

f) il dirigente del servizio geologico;

g) il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;

h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;

i) il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;

l) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 5 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

5. La commissione autorizza:

a) l'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;

b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;

c) l'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.

6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta alla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.

8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale (5).

Art. 7

Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe

1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all'atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15.

3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l'esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l'esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell'esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all'aggiornamento del piano di cui al comma 2.

4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:

a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma 2;

b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;

c) i criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;

d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;

e) le disposizioni relative al deposito e all'acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma 2 e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma 5;

f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 26, comma 12, e 40, le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono soggette a collaudo a cura e spese del concessionario di linea funiviaria ovvero del titolare dell'autorizzazione all'apprestamento della pista. La documentazione relativa al collaudo di cui al presente comma è acquisita agli atti della Provincia.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 28 e 52, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, di norma a campione e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4; il personale interessato è appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Qualora il suddetto personale accerti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al comma 2 o del regolamento di cui al comma 4 nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune o sulla pista da sci, redige un verbale di sopralluogo nel quale sono indicate le difformità rilevate ed applica le sanzioni di cui agli articoli 54, comma 1, lettera b bis) e 55 comma 1, lettera d bis); copia del suddetto verbale di sopralluogo è inviata tempestivamente dal servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6. Detta commissione, entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale di sopralluogo, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza, ordina, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione del piano di cui al comma 2 e l'adozione da parte del concessionario della linea funiviaria ovvero del gestore della pista da sci di ogni altra misura idonea a regolarizzare la situazione e può altresì disporre la sospensione o la limitazione dell'esercizio fino alla predetta regolarizzazione.

7. Qualora, nel corso della vigilanza tecnica di cui al comma 6, si riscontrino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche subordina la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci all'attivazione della competente commissione locale valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, con atto motivato da comunicare, anche per via telegrafica, alla medesima commissione locale valanghe ed al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista; il controllo della competente commissione locale valanghe perdura fino all'accertamento da parte del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dell'esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza. Nei casi di pericolo immediato per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dispone in via immediata e provvisoria, con atto motivato da comunicare al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista da sci anche per via telegrafica, la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale valanghe (6).

Capo II

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico

Art. 8

Concessione di linee funiviarie

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.

2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria. Essa costituisce anche autorizzazione, nei limiti delle competenze provinciali, per l'esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.

3. Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come portanti e traenti.

4. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.

5. Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.

6. Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 9

Categorie di linee

1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

- la prima categoria comprende le linee che costituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;

- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;

- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.

Art. 10

Domanda e documentazione

1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:

a) il progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea;

b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e simili);

c) una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;

d) una relazione sui lavori programmati per l'apprestamento delle piste;

e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.

2. Qualora il richiedente la concessione sia una società, la domanda deve essere corredata anche dall'atto di costituzione e dallo statuto della medesima.

3. Le modalità di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 11

Istruttoria

1. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata:

- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;

- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull'iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona;

- al servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;

- al servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;

- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale;

- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

- al servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonché in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche (7).

2. II servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l'impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel Parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell'impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.

4. Per l'istruttoria sulla domanda, assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonché i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l'acquisizione dal richiedente della documentazione suppletiva del pari eventualmente necessaria.

5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il sindaco del comune e la giunta del comprensorio interessati trasmettono al servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l'assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull'iniziativa proposta.

6. L'assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall'acquisizione delle relazioni di cui al comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

Art. 12

Deposito cauzionale

1. L'assessore provinciale competente in materia di turismo comunica al richiedente l'importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.

2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata da competenti servizi provinciali.

3. La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

4. La quota di cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impianto è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell'articolo 26 e ad avvenuto anticipate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 29; è inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa; è incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.

5. Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.

Art. 13

Rilascio della concessione

1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell'impianto alla vigente normativa tecnica;

b) la realizzazione dell'impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all'articolo 5, qualora approvato;

c) il comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 32, secondo comma della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12.

2. Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può imporre, anche ai fini autorizzativi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della presente legge, clausole e prescrizioni particolari. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l'impianto e le opere accessorie ed ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 26. Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad anni tre per gli altri tipi di impianto. Tale termine po' essere raddoppiato in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.

3. La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:

- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;

- anni quindici per le linee di terza categoria.

4. A parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.

5. La preferenza di cui al precedente comma non è operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell'articolo 24 della presente legge.

5 bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, alla società di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, a sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate (8).

Art. 14

Diniego della concessione

1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui 81 primo comma del precedente articolo 13, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell'impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.

Art. 15

Modifica della concessione

1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento. Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell'impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per l'esecuzione delle modifiche non sostanziali è richiesto solamente l'atto di approvazione di cui al quinto comma dell'articolo 25.

Art. 16

Rinnovo della concessione

1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto.

2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto. In tal caso trova applicazione il disposto del precedente articolo 15.

3. La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prescrizioni eventualmente necessarie, a seguito dell'istruttoria svolta dal servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell'impianto e sulle eventuali modifiche proposte.

4. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte.

5. Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

6. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.

7. La Giunta provinciale può inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.

8. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo articolo 26.

Art. 17

Trasferimento della concessione

1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.

2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa corredandola di copia sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

3. Fino all'assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda in proprietà o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell'amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l'esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale. Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.

5. Nel caso di morte del concessionario, l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l'esercizio della linea qualora presentino al servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

7. La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.

Art. 18

Cambiamento di categoria

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d'ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell'articolo 10 della presente legge.

2. II cambiamento di categoria è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 19

Decadenza della concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario diffidato persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da norme di legge o di regolamento.

2. La Giunta provinciale pronuncia altresì la decadenza quando la società concessionaria si sciolga o comunque si estingua a qualsiasi titolo.

3. La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.

4. La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.

Art. 20

Revoca della concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarle, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.

2. L'onere dell'indennizzo è posto a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.

3. Contro la determinazione dell'indennizzo il concessionario può adire l'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l'impugnazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. L'indennizzo può essere negato quando la revoca è disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale sono ubicati l'impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.

Art. 21

Risoluzione consensuale della concessione

1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.

2. È escluso in tale caso qualsiasi obbligo dell'amministrazione di rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.

Art. 22

Restituzione in pristino dei terreni

1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione.

2. Qualora il concessionario non esegua l'ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l'esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso.

3. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell'ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare del costo dell'intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino (9).

Art. 23

Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario

1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all'approvazione del dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, l'applicazione delle tariffe, l'osservanza, degli orari e le modalità di esercizio.

2. È fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.

3. È fatto obbligo altresì al concessionario di adottare sull'impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.

4. Il concessionario, su richiesta dell'amministrazione delle poste e telegrafi, è tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.

5. II concessionario di impianti aerei è tenuto al trasporto di cose secondo le modalità contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

6. L'esercizio dell'impianto è comunque subordinato all'esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezione alle persone o cose trasportate nonché a terze persone ed a cose.

7. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento di essa.

8. I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vari tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.

9. In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente articolo 19.

10. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al servizio competente in materia di impianti a fune. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata da servizio medesimo.

11. I dipendenti della Provincia incaricati dell'ispezione e della vigilanza sull'osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.

12. I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività è strettamente connessa al trasporto funiviario. Le facilitazioni predette sono sottoposte all'approvazione del servizio competente in materia di impianti a fune.

12 bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d'intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune. I contributi per l'esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento (10).

Art. 24

Linee concorrenti

1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.

2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.

3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.

4. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.

5. Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.

6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivate opposizioni.

7. La Giunta provinciale, a conclusione dell'istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.

Art. 25

Progetto e costruzione dell'impianto

1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al servizio competente in materia di impianti a fune il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 30.

2. II servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all'articolo 30 (11).

3. Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il servizio competente in materia di impianti a fune può assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta.

4. Nel corso dell'esame del progetto devono essere verificate, sulla base dei dati esposti nel progetto esecutivo presentato, la conformità e la corrispondenza del progetto medesimo alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per un tipo di impianto a fune.

5. Qualora l'esame sia positivo, il servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto esecutivo. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione.

6. II servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell'approvazione del progetto esecutivo completo, un nullaosta per l'inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto esecutivo parziale. Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all'esame del progetto esecutivo completo.

7. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al servizio competente in materia di impianti a fune il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.

8. I controlli effettuati da parte del servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono in base alle vigenti norme.

9. Per l'esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell'impianto si osserva quanto stabilito dal precedente articolo 15.

Art. 26

Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio

1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario inoltra al servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera.

2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, con la prova dell'avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonché la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.

3. La commissione di collaudo, nominata dall'assessore al quale à affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti tra i funzionari del servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del servizio medesimo.

4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

5. Qualora sul progetto dell'impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell'organo consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.

6. La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.

7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.

11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonché eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

12. Il servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

Art. 27

Modalità d'esercizio

1. L'esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all'articolo 30 ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione e nell'autorizzazione all'esercizio o comunque impartite dal servizio competente in materia di impianti a fune.

2. Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

3. II personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.

Art. 28

Vigilanza tecnica sull'impianto

1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull'impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al servizio competente in materia di impianti a fune.

2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei (12).

3. Il servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell'impianto.

4. Il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.

5. L'impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.

6. La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell'impianto e subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed al rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.

Art. 29

Oneri di collaudo e di sorveglianza

1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.

2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del servizio competente.

3. Il costo delle opere su cui va calcolato l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.

4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell'onorario spettante all'ingegnere.

5. L'onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura della metà. Agli stessi, per le operazioni di collaudo, è dovuto l'eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.

6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

7. Le somme rimborsate di cui all'ultimo periodo del secondo comma sono inoltrate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

Art. 30

Norme tecniche

1. Salve le diverse norme emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.

Art. 31

Statistica

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all'impianto. Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità per il controllo del numero di passaggi.

Art. 32

Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF

1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell'incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali (13).

Art. 33

Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva

1. Il richiedente di una concessione o il titolo della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

a) - la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;

- la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;

b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto funiviario;

c) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;

d) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;

e) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

f) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;

g) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

2. Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purché dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

3. I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.

4. Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.

5. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.

6. Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal servizio espropriazioni ai sensi dell'articolo 53 della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni (14).

Capo III

Disciplina delle piste da sci

Art. 34

Autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci

1. L'apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell'indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo.

3. Il servizio, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.

4. L'assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l'ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Per la determinazione, le modalità di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 12. La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista e restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; è incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.

Art. 35

Rilascio dell'autorizzazione

1. A conclusione dell'istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione;

b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;

c) sia stato effettuato l'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 34.

2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.

3. Nell'autorizzazione all'apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il richiedente e i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.

4. La durata dei lavori non potrà essere superiore ad anni tre. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale con comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.

5. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale delle stesse, si applica il disposto degli articoli 17, 19, 20 e 21; l'attività demandata nelle norme richiamate al servizio competente in materia di impianti a fune è esercitata dal servizio competente in materia di turismo.

Art. 36

Direzione lavori e controlli

1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori.

2. Il nominativo del direttore dei lavori e la date di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al servizio competente in materie di turismo, il quale durante il corso dei lavori può eseguire controlli e verifiche circa le rispondenze degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato e alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

3. Si può prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.

Art. 37

Provvedimenti in caso di inadempienza

1. Nel caso di inadempienze alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, del regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all'articolo 35, fatte salve l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento delle piste fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

2. L'ordine di sospensione è comunicato al titolare dell'autorizzazione e al direttore dei lavori.

3. Dell'ordine di sospensione è data notizia altresì al servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenze.

4. Con l'ordine di sospensione, o con atto successivo, il servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l'esecuzione dei lavori necessari. Scaduto il termine senza che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell'autorizzazione. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente delle Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dell'articolo 51 delle legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 38

Organi tecnici

1. All'esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull'esecuzione dei lavori nonché all'accertamento tecnico previsto dal successivo articolo 39 provvede il servizio competente in materie di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.

2. I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati della Giunta provinciale tenuto conto dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quelle dell'assegno compensativo previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni (15).

Art. 39

Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico

1. Eseguito l'apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera al servizio competente in materie di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.

2. Ricevuta la comunicazione, il servizio competente in materia di turismo effettua l'accertamento tecnico di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità della pista all'apertura all'esercizio.

3. Al termine dell'accertamento tecnico è redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo successivo.

Art. 40

Autorizzazione all'esercizio

1. Qualora l'accertamento tecnico previsto dell'articolo precedente abbia avuto esito positivo, il servizio competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle piste, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

1 ter. E' altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti.

1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

2. È fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci in assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Ferme restan
 

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LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1988, n. 35

Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci

(b.u. 17 novembre 1988, n. 52, straord.)

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, promuove lo sviluppo della propria economia turistica intervenendo a favore della riqualificazione e del potenziamento del settore degli impianti a fune e delle piste da sci secondo quanto previsto dalla presente legge (1).

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

a) le priorità degli interventi, eventualmente in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera l);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di conclusione dell'istruttoria, comunque non oltre il primo esercizio successivo, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

l) omissis

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui può essere disposta l’erogazione di anticipazioni sui contributi e i criteri per la determinazione del loro ammontare, da stabilire, per i contributi in conto capitale, in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a due annualità. L'erogazione delle anticipazioni nei confronti di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

n bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 6 bis;

o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera a) non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni provinciali di categoria degli esercenti degli impianti a fune ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere e), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. omissis

7. omissis

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

8 bis. Relativamente alle iniziative riguardanti la realizzazione di centri per lo sci da fondo la Giunta provinciale determina con apposita deliberazione le caratteristiche strutturali e dei relativi servizi, il banco di utenza nonché le modalità di gestione dei centri e ogni altro elemento necessario per la valutazione delle domande, per l'ammissibilità della spesa nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie (2).

Art. 3

omissis (3)

Art. 4

Iniziative ammesse alle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per:

a) realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché potenziamento e ammodernamento di quelli esistenti, anche per effetto di interventi dovuti in forza di legge;

b) realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento e riconversione;

c) acquisto di macchinari battipista e apparecchiature per la produzione di neve artificiale;

d) realizzazione di impianti per la produzione di neve artificiale, nonché ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti;

e) la realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, l'ampliamento e il miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché la realizzazione di centri per lo sci di fondo;

f) acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti "software" e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito;

g) utilizzo dei beni di cui alle lettere c) ed f) mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione ("leasing");

h) ricapitalizzazione mediante nuovi apporti di capitale sociale nell'ambito di specifici progetti di ristrutturazione finanziaria finalizzati al raggiungimento di condizioni di idoneità finanziaria, o di progetti finalizzati all'acquisizione di aziende oggetto di procedure concorsuali (4).

Art. 5

Modalità per la richiesta delle agevolazioni

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate ai servizi provinciali competenti in materia di piste da sci e in materia di impianti a fune nei termini e con la documentazione previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

2. La Giunta provinciale può approvare apposite schede tipo per le domande di agevolazione, predisposte dai competenti servizi, contenenti le informazioni necessarie per l'istruzione e l'approvazione dei relativi atti da parte della giunta stessa.

3. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda.

4. omissis (5)

Art. 6

Agevolazioni

1. Ai soggetti che attuino le iniziative indicate all'articolo 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 4, con esclusione dei centri per lo sci da fondo realizzati da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile; per i medesimi investimenti, qualora rivestano rilevante interesse pubblico, e quando trattasi di organici sistemi di collegamento tra zone sciistiche e tra queste ed i centri abitati, oltreché per iniziative richiedenti particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 15 punti percentuali;

a bis) per le iniziative di realizzazione di centri per lo sci da fondo attuate da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale nelle misure previste dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

b) per gli investimenti di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 4 contributi in conto capitale in misura non superiore al trentacinque per cento della spesa ammissibile;

c) per le iniziative di cui alla lettera h) dell'articolo 4 contributi pluriennali a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili, determinati secondo quanto stabilito all'articolo 56 ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in caso di accensione di mutui presso istituti di credito, contributi in conto interessi nella medesima misura e con le medesime condizioni (6).

2. Nei casi individuati ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse in quote annue costanti, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione (7).

3. I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le stesse finalità da altre leggi provinciali, regionali e statali.

Art. 6 bis

Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione

1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) (8).

Art. 7

Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

1. omissis

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 6 sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, dietro presentazione della documentazione che sarà stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento accertato risulti di importo inferiore a quello ammesso.

5. I contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, sono concessi a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivi alla data di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 2, in rate annuali anticipate.

6. La liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a fronte dell'emissione di prestiti obbligazionari, viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante nonché del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario. L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

7. La liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 sui finanziamenti a medio termine concessi da istituti di credito, ha luogo a seguito di presentazione del contratto di finanziamento e di una dichiarazione attestante l'erogazione del finanziamento. L'erogazione avviene in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento.

8. I contributi di cui al comma 7 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

9. omissis

10. omissis (9)

Art. 8

Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale, nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

3. Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

4. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

5. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

6. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono:

a) impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) impegnarsi ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) dichiarare di non aver presentato sulla medesima iniziativa domanda di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciali o statali;

d) impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 5 viene effettuato dai servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e di piste da sci secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2 (10).

Art. 8 bis

Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, i relativi contributi sono revocati e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 8, i relativi contributi sono rideterminati in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 comporta la revoca pro quota dei contributi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 la rideterminazione proporzionale degli stessi, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data della cessazione.

6. Le revoche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla Provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, o comunque prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 dell'articolo 8 comporta la revoca totale o parziale dei contributi ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'articolo 8 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. La revoca dei contributi concessi viene altresì' disposta:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria o l'autorizzazione all'apprestamento della pista da sci, entro il termine fissato dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2;

b) nel caso di inosservanza del contratto di categoria nei confronti del personale occupato, giudizialmente accertata.

11. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 10 l'inosservanza del contratto di categoria, accertata anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione delle agevolazioni fino all'avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

12. Nel caso di violazione dell'obbligo di non ridurre le riserve, il capitale ed i prestiti dei soci di cui al comma 2 dell'articolo 8, i contributi per iniziative di ricapitalizzazione sono revocati e viene recuperato il 20 per cento del contributo concesso per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza del predetto termine, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

13. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia (11).

Art. 9

Abrogazione

1. È abrogata la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La medesima legge, con la specificazione del comma 3, continua tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge.

3. Quanto disposto ai commi 9 e 10 dell'articolo 7 si applica anche per le agevolazioni già concesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, e non ancora completamente erogate. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale dispone il trasferimento delle agevolazioni previa verifica della validità economica delle iniziative promosse dai soggetti subentranti.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, prescindendosi da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5. A tal fine possono essere considerate anche le spese per iniziative di cui all'articolo 4 relative a investimenti complessivi di importo non inferiore a 100.000.000 sostenute nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non erano previste provvidenze da parte della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle domande presentate ai sensi del comma 1, la misura dei contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 6 può essere elevata fino al 50 per cento nel caso di iniziative di acquisto di macchinari battipista realizzate da enti pubblici e da associazioni pro loco e loro consorzi e si prescinde dal limite minimo di importo dell'investimento stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta provinciale, in luogo delle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 adotta un piano degli interventi da ammettere a finanziamento nell'esercizio 1988, contenente le iniziative da ammettere alle agevolazioni, l'entità delle spese ammissibili, nonché l'ammontare e la durata delle agevolazioni per ciascuna iniziativa, determinate sulla base di priorità, criteri e modalità stabilita nel piano stesso.

4. Le domande presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto qualora il richiedente sia una società;

b) progetto di massima o progetto esecutivo dell'opera;

c) relazione sulle finalità dell'opera, sulle esigenze economico-sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare;

d) documentazione contabile dalla quale risulti in via preventiva o consuntiva l'ammontare dell'investimento;

e) progetto di ristrutturazione finanziaria per le iniziative di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4.

5. Ai fini della valutazione delle domande la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione la presentazione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella di cui al comma 4.

6. Qualora la documentazione di cui ai commi 4 e 5 o parte di essa sia già depositata presso i competenti servizi provinciali, gli interessi potranno indicare nella domanda, in luogo della sua presentazione, il servizio presso cui è depositata la documentazione stessa.

Art. 11

omissis (12)

Art. 12

Autorizzazioni di spesa

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle piste da sci, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative agli impianti a fune, è autorizzata la spesa di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle piste da sci è autorizzato il limite d'impegno di lire 1.075.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.075.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

4. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative agli impianti a fune, è autorizzato il limite d'impegno di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

Art. 13 - Art. 14

omissis (13)

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 14 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 81 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18, e modificato dall'art. 64 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 26 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 21 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 14 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 1989, n. 11895 (b.u. 31 ottobre 1989, n. 47, suppl. ord.), modificata dalle deliberazioni 14 settembre 1990, n. 11244 (b.u. 2 ottobre 1990, n. 45, suppl. ord. n. 1), 7 maggio 1993, n. 6060 (b.u. 25 maggio 1993, n. 24) e 1 settembre 1995, n. 9746 (b.u. 28 novembre 1995, n. 54, suppl. ord. n. 2). Per quella prevista dal comma 8 bis vedi la deliberazione 1 marzo 1996, n. 2441 (b.u. 25 febbraio 1997, n. 10). Vedi anche l'art. 4 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18 e l'art. 29, comma 8 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.

(3) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.

(4) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

(5) Comma abrogato dall'art. 83 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18.

(6) Comma così modificato dall'art. 64 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Vedi anche l'art. 5 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8.

(7) Comma così sostituito dall'art. 84 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 85 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.

(9) Articolo così modificato dall'art. 86 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18 e dall'art. 21 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 87 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 88 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18.

(12) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 25 novembre 1982, n. 24, abrogata dall'art. 18 della l.p. 16 luglio 1990, n. 21.

(13) Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
 
LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" (1)

(b.u. 31 agosto 1993, n. 40, suppl. ord. n. 1)

Art. 1

Oggetto della legge

1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina": articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 2, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Titolo I

Guide alpine

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 3

Gradi della professione

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 4

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17.

2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo (2).

4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5

Doveri delle guide alpine

1. È fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione prevista dall'articolo 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

c) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;

d) idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;

e) diploma di scuola dell'obbligo;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia.

2. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.

3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.

Art. 7

Trasferimento ed aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei mesi l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione o provincia di appartenenza.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo provinciale, che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento.

5. L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6.

Art. 8

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo (3).

Art. 9

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'articolo 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

2. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami (4).

Art. 10

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché i corsi di aggiornamento.

2. La Giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere previste:

a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

3. Prima dell'inizio di ciascun corso, il collegio provinciale delle guide alpine comunica alla Giunta provinciale il nominativo del direttore del corso per la relativa nomina.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale (5).

5. L'organizzazione tecnico-logistica delle prove d'esame è affidata al collegio provinciale delle guide alpine.

6. La Provincia può assumere a proprio carico esclusivamente le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti da questa legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono comprese, in ogni caso, le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi degli istruttori e degli insegnanti (6).

7. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

9. Per i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi è fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'articolo 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami.

10. Per i non residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico-pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento.

11. L'iscrizione al corso di teoria è gratuita.

12. Con provvedimento della Giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.

Art. 11

Corsi di lingue estere

1. Ai fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la Giunta provinciale può provvedere all'istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.

Art. 12

Esami di abilitazione

1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, delibera:

a) le modalità di ammissione alla prova attitudinale e alle prove tecnico-pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse;

b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

c) i criteri di valutazione delle singole prove;

d) l'attività alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale (7).

Art. 13

Commissione esaminatrice

1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, in qualità di presidente;

b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo;

c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine;

d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine;

e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;

f) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. omissis

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute da componenti della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14, e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia (8).

Art. 14

Sottocommissione tecnica

1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica così composta:

a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13, in qualità di presidente;

b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13;

c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13.

2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio può essere altresì ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficoltà di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

Art. 15

Corsi di aggiornamento

1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.

Art. 16

Istruttori

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 17

Collegio provinciale delle guide alpine

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che Io decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Art. 18

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19

Presidente del collegio provinciale delle guide alpine

1. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti più votati nel primo scrutinio.

Art. 20

Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine

1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

a) nominare il presidente;

b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

c) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;

d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;

e) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;

f) collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

g) collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;

h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;

l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

Capo II

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

Art. 21

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della provincia di Trento e l'attività di insegnamento deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti all'albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 7.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:

a) elenco dei componenti la scuola;

b) verbale della riunione in cui é stato nominato il direttore tecnico;

c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;

d) indicazione della sede della scuola nonché degli eventuali recapiti;

e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;

f) polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

g) documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale.

5. La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

6. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.

Art. 22

Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III

Modifica a disposizioni provinciali in materia di soccorso alpino

Art. 23

omissis (9)

Titolo II

Maestri di sci

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 24

Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione prevista dall'articolo 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

c) maggiore età;

d) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato medico;

e) diploma di scuola dell'obbligo;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (10).

2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 27

Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati della Comunità economica europea è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione all'esercizio della professione ai maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea che non sono ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci previo riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 1996, n. 621. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione è subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza. Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo conseguito nello stato membro di appartenenza secondo le norme ivi vigenti. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81. L'esercizio temporaneo dell'attività di insegnamento delle discipline dello "snowboard" è consentito secondo la normativa dello stato appartenente all'Unione europea di provenienza ovvero della regione o della provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza, nel caso in cui non sia prevista in tale sede una specifica abilitazione al predetto insegnamento (11).

Art. 28

Obblighi del maestro di sci

1. È fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

Art. 29

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 30

Categorie

1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

a) le discipline alpine;

b) le discipline del fondo;

c) le discipline dello "snowboard" (12).

2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione é subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 26.

2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo "snowboard" sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali.

3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

5. La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia (13).

Art. 32

Corsi di abilitazione

1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico-pratico.

2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, in armonia con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI (14).

Art. 33

Esami di abilitazione

1. Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'articolo 34, delibera:

a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

2 bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, intenda ottenere un'ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione posseduta (15).

Art. 34

Commissione esaminatrice

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c bis) quattro istruttori nazionali di "snowboard" della FISI, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e bis) tre maestri di sci di "snowboard", designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

f) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci;

g) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d), e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, nonché per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia.

8 bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l'esame (16).

Art. 35

Sottocommissioni tecniche

1. Per l'espletamento della prova tecnico-pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie.

2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34.

3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34.

3 bis. La sottocommissione tecnica per lo "snowboard" è composta:

a) dal membro previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera c bis);

c) dai tre maestri previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera e bis).

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti (17).

Art. 36

Specializzazioni

1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

a) direttore tecnico di scuola di sci;

b) insegnamento dello sci ai bambini;

c) insegnamento dello sci in lingua straniera;

d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;

e) omissis

2. La Giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello "snowboard", documentata con certificato rilasciato dalla FISI.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente della Giunta provinciale.

5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della provincia di Trento.

6. La Giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti (18).

Art. 37

Istruttori

1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2. I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle tre categorie di cui all'articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 29 o la licenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza.

2. La Giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

3. Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti.

4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati dal comma 1 nonché di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento.

5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

7. La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.

8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.

9. La Giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

10. La Giunta provinciale può organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all'articolo 31. L'attuazione di tali corsi può essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la Provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori (19).

Art. 39

Collegio provinciale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;

b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;

c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità provinciali;

e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale (20).

Capo II

Scuole di sci

Art. 40

Riconoscimento delle scuole di sci

1. La Giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i seguenti ulteriori requisiti:

a) adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento o delle discipline del fondo o di quelle dello "snowboard", in numero minimo di cinque. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme";

b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 37 e disponibilità di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina o di aspirante guida equivale al possesso di un diploma di specializzazione;

c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratichi prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento e ad un maestro di sci delle discipline dello "snowboard" nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, dev'essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 36;

d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idoneità a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) disponibilità nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine o dello "snowboard", di impianti di trasporto a fune;

f) ordinamento interno della scuola ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci o gli associati alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa;

g) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;

h) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;

i) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona (21).

2. La Giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altre scuole riconosciute.

3. Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal comma 1.

4. La denominazione "scuola di sci" può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.

Titolo III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Capo I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

Art. 41

Pareri dei collegi

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42

Assicurazioni

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale (22).

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44

Vigilanza sui collegi

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di un apposito commissario.

Art. 45

Scioglimento del consiglio direttivo

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio abusivo della professione

1. Chi, essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia, esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella provincia di Trento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000. La sanzione è triplicata in caso di recidiva.

1 bis. Il maestro di sci che esercita l'attività di insegnamento dello sci in violazione dell'articolo 30, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.200.000 (23).

2. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 2.400.000.

Art. 48

Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute

1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

2. L'uso della denominazione "scuola di sci" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

Art. 49

omissis (24)

Art. 50

Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 51

Servizio di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III

Interventi finanziari

Art. 52

Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano;

b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo;

d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;

e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 53

Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 52.

Art. 54

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;

b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;

c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;

d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.

Art. 56

Concessione degli interventi finanziari

1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformità all'articolo 6 del provvedimento legislativo concernente "Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina d
 
LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" (1)

(b.u. 31 agosto 1993, n. 40, suppl. ord. n. 1)

Art. 1

Oggetto della legge

1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina": articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 2, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Titolo I

Guide alpine

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

...omissis...

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

...omissis...


Titolo II

Maestri di sci

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 24

Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione prevista dall'articolo 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

c) maggiore età;

d) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato medico;

e) diploma di scuola dell'obbligo;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (10).

2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 27

Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati della Comunità economica europea è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione all'esercizio della professione ai maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea che non sono ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci previo riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 1996, n. 621. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione è subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza. Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo conseguito nello stato membro di appartenenza secondo le norme ivi vigenti. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81. L'esercizio temporaneo dell'attività di insegnamento delle discipline dello "snowboard" è consentito secondo la normativa dello stato appartenente all'Unione europea di provenienza ovvero della regione o della provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza, nel caso in cui non sia prevista in tale sede una specifica abilitazione al predetto insegnamento (11).

Art. 28

Obblighi del maestro di sci

1. È fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

Art. 29

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 30

Categorie

1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

a) le discipline alpine;

b) le discipline del fondo;

c) le discipline dello "snowboard" (12).

2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione é subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 26.

2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo "snowboard" sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali.

3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

5. La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia (13).

Art. 32

Corsi di abilitazione

1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico-pratico.

2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, in armonia con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI (14).

Art. 33

Esami di abilitazione

1. Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'articolo 34, delibera:

a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

2 bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, intenda ottenere un'ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione posseduta (15).

Art. 34

Commissione esaminatrice

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c bis) quattro istruttori nazionali di "snowboard" della FISI, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e bis) tre maestri di sci di "snowboard", designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

f) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci;

g) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d), e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, nonché per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia.

8 bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l'esame (16).

Art. 35

Sottocommissioni tecniche

1. Per l'espletamento della prova tecnico-pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie.

2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34.

3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34.

3 bis. La sottocommissione tecnica per lo "snowboard" è composta:

a) dal membro previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera c bis);

c) dai tre maestri previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera e bis).

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti (17).

Art. 36

Specializzazioni

1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

a) direttore tecnico di scuola di sci;

b) insegnamento dello sci ai bambini;

c) insegnamento dello sci in lingua straniera;

d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;

e) omissis

2. La Giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello "snowboard", documentata con certificato rilasciato dalla FISI.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente della Giunta provinciale.

5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della provincia di Trento.

6. La Giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti (18).

Art. 37

Istruttori

1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2. I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle tre categorie di cui all'articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 29 o la licenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza.

2. La Giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

3. Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti.

4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati dal comma 1 nonché di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento.

5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

7. La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.

8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.

9. La Giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

10. La Giunta provinciale può organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all'articolo 31. L'attuazione di tali corsi può essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la Provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori (19).

Art. 39

Collegio provinciale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;

b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;

c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità provinciali;

e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale (20).

Capo II

Scuole di sci

Art. 40

Riconoscimento delle scuole di sci

1. La Giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i seguenti ulteriori requisiti:

a) adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento o delle discipline del fondo o di quelle dello "snowboard", in numero minimo di cinque. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme";

b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 37 e disponibilità di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina o di aspirante guida equivale al possesso di un diploma di specializzazione;

c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratichi prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento e ad un maestro di sci delle discipline dello "snowboard" nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, dev'essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 36;

d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idoneità a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) disponibilità nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine o dello "snowboard", di impianti di trasporto a fune;

f) ordinamento interno della scuola ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci o gli associati alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa;

g) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;

h) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;

i) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona (21).

2. La Giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altre scuole riconosciute.

3. Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal comma 1.

4. La denominazione "scuola di sci" può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.

Titolo III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Capo I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

Art. 41

Pareri dei collegi

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42

Assicurazioni

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale (22).

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44

Vigilanza sui collegi

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di un apposito commissario.

Art. 45

Scioglimento del consiglio direttivo

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio abusivo della professione

1. Chi, essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia, esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella provincia di Trento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000. La sanzione è triplicata in caso di recidiva.

1 bis. Il maestro di sci che esercita l'attività di insegnamento dello sci in violazione dell'articolo 30, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.200.000 (23).

2. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 2.400.000.

Art. 48

Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute

1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

2. L'uso della denominazione "scuola di sci" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

Art. 49

omissis (24)

Art. 50

Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 51

Servizio di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III

Interventi finanziari

... omissis...


Art. 54

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;

b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;

c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;

d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.


...omissis...
 
Normativa eliski VDA

L.R. 4-3-1988 n. 15
Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.
Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 30 marzo 1988, n. 5.


Art. 1
1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica (2).

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt 1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze (3).

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

5-bis. Entro il 31 dicembre 2004 (4) devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti (5).

5-ter. È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all'articolo 7 del D.M. 8 agosto 2003 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti (6).
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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 novembre 1999, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito è parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt 500 dal suolo.».
(3) Comma così sostituito dall'art. 23, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.».
(4) Termine prorogato al 31 dicembre 2006 dell'art. 49, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 1999, n. 35.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Art. 2
1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe.

3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti (7).

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

6-bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A (8).
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(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 novembre 1999, n. 35. Il testo originario era il seguente: «3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.».
(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

Art. 3
1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a. il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b. gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il contenimento del rumore;

c. i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o; per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

d. le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

e. gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00 (9).

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.

6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio (10). La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri (11).
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(9) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.».
(10) Periodo così modificato dall'art. 32, comma 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine iniziale del 10 gennaio con quello attuale del 20 dicembre.
(11) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 novembre 1999, n. 35, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. 1. L'attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.
2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:
a. il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività;
b. gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide;
c. i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;
d. le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
e. gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci-alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.
3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.
5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all'art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio; l'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.
6. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma terzo è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.».

Art. 4
1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

Art. 5
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

- da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

- da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.

2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. È abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

Art. 6
Disposizioni sulla pubblicazione della legge.

1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l'informazione ai piloti (12).
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(12) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 16 novembre 1999, n. 35. Il testo originario così recitava: «Art. 6. Norma transitoria. 1. Sino al 15 maggio 1988 per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.».

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Allegato A - Zone di atterraggio

Allegato A

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale

Comprensorio n. 1 di Courmayeur

comprendente le seguenti zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori:

a. Col des Aiguilles Grises, ghiacciaio di Bionassay, ghiacciaio du Dôme e confluenza nel ghiacciaio del Miage.

b. Col Infranchissable, ghiacciaio del Miage.

c. Col de Trélatête, ghiacciaio di Trélatête, ghiacciaio de la Lex Blanche.

d. Petit Mont Blanc, ghiacciaio di Trélatête, ghiacciaio di la Lex Blanche (con esclusione della zona a valle del Mont Tzuc e delle Aiguilles Combal).

e. Aiguille des Glaciers, ghiacciaio di La Lex Blanche.

f. Pyramide des Calcaires - alpe di la Lex Blanche.

g. Col Chavanne, vallone Lex Blanche.

h. Mont Fortin, alpe Lex Blanche, alpe Arvieille, lago Combal (13).



Comprensorio n. 2 di Gressoney-La-Trinité e Ayas

comprendente le seguenti zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori:

a. Gobba di Rollin, Colle del Breithorn, Colle del Felik, Rif. Quintino Sella, Colle di Verraz, piccolo ghiacciaio di Verraz, pian di Verraz superiore, pian di Verraz inferiore, gran ghiacciaio di Verraz, lac Bleu, Blanchard.

b. Passo della Bettolina, vallone della Bettolina, Alpe Cortlys, loc. Stafal, impianti risalita Soc. Ghiacciai del Lys.

c. Colle del Lys, Rif. Gnifetti, Punta Altaluce, Alpeggio Salza sup., loc. Stafal, Salza inf. Colle della Salza, Ghiacciaio di Garstelet, Piramide Vincent, Corno Nero.

d. Colle del Felik, Punta Perazzi, Rif. Quintino Sella, Felik, Roswang, loc. Stafal, spartiacque tra il ghiacciaio del Felik ed il ghiacciaio del Lys.

e. Lago del Gabiet, Punta Straling, Passo di Tzube, Corno del Lago, Alpe Tagli.

f. Colle della Salza, Alpe Indren, Gabiet (14).



Comprensorio n. 3 di La Thuile

comprendente le seguenti zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori:

a. Mont Miravidi, loc. Pointe Rousse, Verney.

b. Col de l'Arguerey, vallone torrent de la Taveraz, Verney.

c. Monte Ouille, Grand Berrier, Plan Veylé.

d. Pointe Léchaud, Vallone di Chavanne, lago Chavanne.

e. Mont Fortin, Chavanne, Berrio Blanc (15).



Comprensorio n. 4 di Ollomont

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Mont Gelé, limiti del Ghiacciaio del Mont Gelé, Laghi del Morion, Conca della Balme, Conca di By, loc. Glacier.

b. Testa del Filone, dosso della Buonamorte, conca del Filone, Alpeggio di Balme, Conca di By.

c. Testa Bianca, Rifugio Chiarella all'Amiante, Conca di By.

d. Monte Sonadon, limiti del Ghiacciaio del Vassorey, Bivacco Savoia, Conca di By.

e. Colle de la Fenêtre Durand, conca dell'Acqua Bianca, conca delle Balme, conca di By.



Comprensorio n. 5 di Valgrisenche, Arvier e La Thuile

comprendente le seguenti zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori:

a. Tête du Rutor, Rifugio Deffeyes, Piano del Glacier, Villaret.

b. Vedettes du Rutor, Lago del Rutor, loc. Le Cascate, loc. La Joux, loc. Villaret.

c. Mont Rouge, lac de Bellecombe.

d. Mont Freduaz, lac de Combe Sozin.

e. Becca di Tos, Ghiacciaio di Tos, vallone di Borègne, Chamin, Chamençon.

f. Château Blanc, Doravidi, Piede Becca di Ceré, Alpe di Orfenille, Planaval.

g. Monte Feluma, Ghiacciaio di Feluma, Maison Forta, Valgrisenche.

h. Becca di Pré d'Amont, Col Cussuna, Becca di Tey, Truc de la Seja, loc. Le Rocher, Becca dei Quattro Denti.

i. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Mont Comet, Becca di Tey.

l. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Rifugio Scavarda, vallone Alpe Vieille, Bonne, Monte Alpe Vieille.

m. Punta Ormelune, Ghiacciaio dell'Ormelune, costa di Suzzei, Grande Alpe, Usellière.

n. Punta Moureun, Ghiacciaio di Moureun, vallone di Quark, Grande Alpe, Usellière.

o. Becca de la Traversière, Ghiacciaio du Mont Glayrettaz, Rifugio Bezzi.

p. Grande Traversière, Alpe Vaudet.

q. Truc Blanc, Ghiacciaio del Giasson, vallone Mont Forciaz, Usellières.

r. Vallone di Invergnan, Alpe di Mont Forciaz, Usellières, vallone del Bouc, Alpe L'Epée, Punta Rabuigne (16);



Comprensorio n. 6 di Valtournenche

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Punta Tzan, Dôme de Tzan, Ghiacciaio la Roisetta, Piede della Becca di Salé, lago di Cignana.

b. Château des Dames, Mont Rous, Ghiacciaio di Vofrède, Alpe di Vofrède, Les Vorpilles, loc. Cava.

c. Monte Roisetta, Grand Tournalin, Becca Trecare, Punta Falinère, Punta Fontana Fredda, Loc. Cheney, Mont Molar, Becca d'Aran, Monte Roisetta.

d. Stazione del Fürggen, Ghiacciaio della Forca, Ghiacciaio del Cervino, Croce Carrel, Torrente Cervino, loc. Breuil.

e. Motta di Plété, loc. Champlong, loc. Perrères, Cleva della Seya.



Comprensorio n. 7 di Doues

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Colle Champillon, Crouse de Bleintse.

b. Chaz de Champillon, Pichenoille.




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(13) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 1 di Courmayeur

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Mont Dolent, sinistra orografica ghiacciaio di Pré de Bar, confine di stato italo-svizzero dal Mont Dolent al Monte Allobrogia, Col du Petit Ferret, Pré de Bar, Arnua.

b. Vallone del Mont Charfire, loc. Gioè, Ferraché, Mont Charfire.

c. Lavachey, Alpe di Malatrà, Alpe sup. dei Gioè, destra orografica vallone di Malatrà, Passo di Entre deux Sauts, Alpe di Séchéron, Col Sapin, Testa della Tronche, Testa Bernarda, Torrente de la Gora, loc. Meyenchet, le Pont.».

(14) Comprensorio così sotituito dal punto 1) della delib.G.R. 27 maggio 2000, n. 1695. Il testo originario era il seguente: Comprensorio n. 2 di Gressoney-La-Trinité e Ayas

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Gobba di Rollin, Colle del Breithorn, Colle del Felik, Rif. Quintino Sella, Monte Rosso, Vallone di Resy, loc. Resy, loc. Fiery, Rocca di Verraz.

b. Passo della Bettolina, vallone della Bettolina, Alpe Cortlys, loc. Stafal, impianti risalita Soc. Ghiacciai del Lys.

c. Colle del Lys, Rif. Gnifetti, Punta Altaluce, Alpeggio Salza sup., loc. Stafal, Salza inf. Colle della Salza, Ghiacciaio di Garstelet, Piramide Vincent, Corno Nero.

d. Colle del Felik, Punta Perazzi, Rif. Quintino Sella, Felik, Roswang, loc. Stafal, spartiacque tra il ghiacciaio del Felik ed il ghiacciaio del Lys.

e. Lago del Gabiet, Punta Straling, Passo di Tzube, Corno del Lago, Alpe Tagli.

f. Colle della Salza, Alpe Indren, Gabiet.

(15) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 3 di La Thuile

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Monte Miravidi, Colle d'Arguerey, Piede dell'Aiguille de l'Hermite, Lago di Verney.

b. Monte Ouille, Grand Berrier, Plan Veylé.».

(16) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 5 di Valgrisenche, Arvier, La Thuile

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Tête du Rutor, Rif. A. Deffeyes, Piano del Glacier.

b. Tête du Rutor, Vedettes du Rutor, Grand Assaly, Lago del Rutor, loc. Le Cascate, loc. Joux, loc. Villaret, La Thuile.

c. Becca di Tos, Ghiacciaio di Tos, vallone di Borègne, Chamin, Chamençon.

d. Château Blanc, Doravidi, Piede Becca di Ceré, Alpe di Orfenille, Planaval.

e. Monte Feluma, Ghiacciaio di Feluma, Maison Forta, Valgrisenche.

f. Becca di Pré d'Amont, Col Cussuna, Becca di Tey, Truc de la Seja, loc. le Rocher, Becca dei Quattro Denti.

g. Tete du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Mont Cornet, Becca di Tey.

h. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Rifugio Scavarda, vallone Alpe Vieille, Bonne, Monte Alpe Vieille.

i. Punta Ormelune, Ghiacciaio dell'Ormelune, costa di Suzzei, Grande Alpe, Usellière.

l. Punta Moureun, Ghiacciaio di Moureun, vallone di Quark, Grande Alpe, Usellière.

m. Becca de la Traversière, Ghiacciaio du Mont Glayrettaz, Rif. Bezzi.

n. Grande Traversière, Alpe Vaudet.

o. Truc Blanc, Ghiacciaio del Giasson, vallone Mont Forciaz, Usellières.

p. Vallone di Invergnan, Alpe di Mont Forciaz, Usellières, vallone del Bouc, Alpe l'Epée, Punta Rabuigne.».
 
Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/corrente/suppo1/00000089.htm
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO

TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Finalità)
Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)
Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

Capo II.

Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)
Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)
Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)
Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)
Art. 9. (Classificazione acustica)
Art. 10. (Elenco regionale delle piste)
Art. 11. (Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12. (Realizzazione delle piste)
Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)
Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)
Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16. (Gestore della pista)
Art. 17. (Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)
Art. 18. (Obblighi del gestore)
Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)
Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)
Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)
Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)
Art. 25. (Vigilanza)
Art. 26. (Responsabilità)
Art. 27. (Orario delle piste)
Art. 28. (Mezzi meccanici)
Art. 29. (Innevamento programmato)
Art. 30. (Sci fuori pista)
Art. 31. (Mountain bike)

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci

Art. 32. (Norme di comportamento)

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)

Art. 34. (Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35. (Sanzioni)

TITOLO II.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)
Art. 38. (Definizione di microstazioni)

Capo III.

Programmazione degli interventi e disposizioni finanziarie

Art. 39. (Interventi regionali)
Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)
Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)
Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)
Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)
Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)
Art. 45. (Soggetti beneficiari)
Art. 46. (Agevolazioni)
Art. 47. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)
Art. 48. (Fideiussione regionale)

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie ed attuative

Art. 49. (Disposizioni transitorie)
Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)
Art. 51 (Clausola valutativa)

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52. (Norma finanziaria)

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

Art. 2.

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

Art. 3.

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.

Capo II.

Individuazione e classificazione
delle aree sciabili e delle piste

Art. 4.

(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

Art. 5.

(Individuazione e variazione delle aree sciabili)

1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento.

5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 6.

(Classificazione delle piste da sci)

1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

Art. 7.

(Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge.

5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

Art. 8.

(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;

f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;

j) proposta motivata di classificazione della pista.

Art. 9.

(Classificazione acustica)

1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.

2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.

3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995).

5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Art. 10.

(Elenco regionale delle piste)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:

a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;

b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.

3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

Art. 11.

(Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

1. E' istituita la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.

2. Fanno parte della Commissione:

a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;

b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;

c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;

d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;

e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;

f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;

g) un rappresentante della FISI;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;

i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;

j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.

4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.

5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.
 
Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - prosegue

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12.

(Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

Art. 13.

(Permesso di realizzazione delle piste)

1 I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.

Art. 14.

(Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)

1. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all'amministrazione pubblica competente.

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

Art. 15.

(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;

d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;

g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;

h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;

i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;

j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;

k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;

l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;

m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;

n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;

o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain−bike;

p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16.

(Gestore della pista)

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

Art. 17.

(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

a) il direttore delle piste;

b) l'operatore di primo soccorso;

c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.

3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;

d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;

e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;

g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.

5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. E' fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

Art. 19.

(Obblighi del direttore di pista)

1. Il direttore di pista:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;

d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;

f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 20.

(Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 21.

(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.

2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.

5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

Art. 22.

(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo−pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.

Art. 23.

(Obblighi di delimitazione delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
 
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Art. 24.

(Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. E' esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.

Art. 25.

(Vigilanza)

1. Per quanto attiene la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 21 della l. 363/2003.

Art. 26.

(Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

Art. 27.

(Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.

Art. 28.

(Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 29.

(Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 30.

(Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 31.

(Mountain−bike)

1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain−bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.

2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.

3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain−bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain−bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E' altresì consentito il transito delle mountain−bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
 
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