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piste da sci e aree sciabili - seguiamo qui le sorti della discussione "legale"
http://www.prefettura.it/sondrio/news/Comunicati_stampa-11554.htm
In particolare:
"Piste da sci. Seguito
Si rende noto che a seguito del parere espresso ieri da un Ufficio della Regione Lombardia in ordine alla problematica concernente l'utilizzo delle piste da sci ad impianti di risalita chiusi, il Prefetto ha provveduto a trasmettere già nella serata di ieri il predetto parere agli Organi di Governo centrale per una più completa conoscenza dei vari argomenti che vengono rappresentati da più parti sul tema, rappresentando nuovamente l'urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito.
Analogamente aveva fatto con riguardo alle articolate osservazioni dei Sindaci di Livigno, Aprica e Valdisotto.
Il Prefetto ha precisato, tuttavia, che sussistono significative differenze tra "pista da sci" ed "area innevata", in quanto la prima è un'area in concessione - con neve battuta - gestita da un privato o da una società che ne è responsabile ai fini della vigilanza e della sicurezza ed è sottoposta a collaudi prima dell'apertura al pubblico. Le piste, ancora, sono soggette a particolari norme di comportamento e possono essere utilizzate solo se aperte, in quanto per la loro conformazione si prestano ad essere percorse a velocità sostenuta.
Le "aree innevate", invece, sono frequentate da amatori della montagna che sono obbligati, in base alla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" , a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso (pala, ARVA e sondino).
In considerazione del fatto che gli impianti di risalita sono chiusi, non è possibile garantire la conformità delle piste da sci rispetto all'omologazione e non sono operativi i dispositivi di vigilanza, assistenza e soccorso.
Sono state prospettate le seguenti criticità qualora l'interpretazione della norma dovesse consentire l'utilizzo amatoriale delle piste da sci, ancorché chiuse.
Ed invero:
Profili di responsabilità in caso di incidenti.
Le piste vengono equipaggiate con artefatti i quali però, considerato il mancato avvio della stagione sciistica, non sono stati definitivamente predisposti e non vengono vigilati; pertanto chiunque potrebbe rimuovere ad esempio una rete di protezione determinando un serio pericolo per l'incolumità di sciatori che dovessero sopraggiungere. Sebbene l'area sia da considerarsi ancora in concessione, da un lato appare illogico imputare una qualsiasi responsabilità al gestore, dall'altro appare indefinito e giuridicamente non sostenibile attribuire la responsabilità al singolo utente.
Una pista chiusa non è più sicura di un'area innevata.
La considerazione che una pista chiusa sia un'area più sicura rispetto ad un'area innevata dove svolgere sport amatoriale appare generica perché non tiene conto del fatto che una pista da sci è battuta e si presta a velocità considerevoli. Per evitare incidenti e garantire la sicurezza collettiva, in costanza di stagione sciistica, vigono precise norme di comportamento, fatte rispettare attraverso vigilanza preventiva e sanzioni repressive e vengono predisposti dai gestori dispositivi di sicurezza come ad esempio le reti di contenimento.
L'assenza di vigilanza di fatto determina situazioni di pericolo poiché le piste non sono messe in sicurezza e sarebbero frequentate indistintamente e contestualmente da sciatori, sci alpinisti, motoslitte, slittini, etc., fruitori con esigenze e capacità profondamente diverse.
Equiparazione delle piste da sci ad aree innevate.
Se la pista da sci è da considerarsi area innevata, allora ogni fruitore è soggetto alla predetta legge regionale n. 26/2014 e pertanto obbligato a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso.
Per completezza di informazione, si soggiunge che da approfondimenti in merito è emerso come già in passato alcuni gestori delle aree sciistiche avevano paventato il rischio per la sicurezza delle persone derivante dall'utilizzo indiscriminato delle piste da sci chiuse al pubblico.
In particolare, uno di essi aveva evidenziato quanto segue:
<< La legge 24 dicembre 2023, n. 363 recante " Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", prevede quanto segue:
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
Art. 3
Obblighi dei gestori
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.
Sebbene l'art. 1, comma 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre preveda alla lett. oo) "sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici" risulta di tutta evidenza che la lettura coordinata e sistematica di tale recente norma con la legge n. 363 estenda la chiusura anche alle piste in quanto vengono a mancare le condizioni per garantire la sicurezza dell'area sciabile >>.
Il Prefetto ha, pertanto, rinnovato la richiesta al Governo di ricevere con urgenza utili indicazioni in ordine a quanto rappresentato, al fine di consentirgli di assolvere correttamente le funzioni di esecuzione e monitoraggio di cui all'art. 13 del D.P.C.M 14 gennaio 2021.
A tal riguardo ha chiesto di precisare - in occasione della trattazione del tema dell'apertura e/o del rinvio dell'apertura "degli impianti nei comprensori sciistici" all'interno del D.P.C.M. che sarà emanato alla scadenza del vigente D.P.C.M. 14 gennaio 2021 - se il termine "impianti" si riferisca agli "impianti di risalita" o a "impianti di risalita e piste da sci".
F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 20/02/2021
Ultima modifica il 20/02/2021 alle 14:51:28:
Piste da sci - Quesito urgente alla Regione Lombardia
Si rende noto che il Prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello ha posto il seguente quesito urgente alla Regione Lombardia avente ad oggetto "Covid-19. Problematica relativa all'utilizzo delle piste da sci ad impianti chiusi. Interpretazione e corretta applicazione dell'art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26":
<< Con riferimento all'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all'art.1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M 14 gennaio 2021 in materia di riapertura degli impianti sciistici agli amatori, si rappresenta quanto segue.
Presso questa Prefettura, a seguito della pubblicazione sulla pagina "Facebook" del Corriere della Sera in data 15 febbraio 2021 che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia a cui ha preso parte anche il Sindaco di Livigno. Nel corso della riunione è stato preliminarmente evidenziato che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio alcuni sciatori avevano raggiunto le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus, taxi) ed avevano poi effettuato la discesa attraverso le stesse.
Nel successivo confronto delle diverse posizioni, non è stato possibile revocare il dubbio in ordine alla corretta veste giuridica da riconoscere al sintagma "impianti nei comprensori sciistici", utilizzato nell'ordinanza e nel D.P.C.M. summenzionati, se dunque esso vada interpretato in senso stretto, considerando le sole infrastrutture e i mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero in chiave onnicomprensiva, includendo anche le stesse piste da sci.
Si è fatto quindi riferimento all'art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5, di attuazione della Legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, nella parte in cui prevede che le piste da discesa e quelle destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura .
Al termine della riunione, lo scrivente ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute ed ha trasmesso le relative note anche al Ministero dell'Interno e a codesti Uffici unitamente agli atti ad essi allegati.
Nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, si è ritenuto che debba trovare applicazione la predetta disposizione regionale sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori (quando le piste sono chiuse, infatti, non sono assicurati il personale addetto, il personale di soccorso ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento e della legge regionale n. 26/2014).
Premesso quanto innanzi e nella considerazione che le summenzionate disposizioni regionali si applicano in via ordinaria a prescindere dal contesto emergenziale in atto, si ritiene di investire anche codesta Regione della problematica di cui si tratta, tenuto anche conto che la questione è molto sentita e dibattuta in questo territorio provinciale sia dagli Amministratori locali, sia dai cittadini residenti, sia dai turisti e dagli amatori dello sci che provengono da fuori provincia; il tema è oggetto di numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, taluni anche di rilevanza nazionale.
Nella specie, è opportuno conoscere se il citato regolamento disciplini l'accesso alle piste da sci solo nei periodi in cui esse ed i relativi impianti di risalita sono in funzione, ovvero anche quando le stesse sono chiuse, come in questo periodo.
Ed invero, nel primo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, gli sciatori, in particolare gli scialpinisti, potrebbero utilizzare comunque quest'ultime per effettuare la discesa essendo ritenute aree libere; viceversa, nel secondo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, sarebbe vietato agli sciatori adoperare le piste da sci.
Dalla documentazione allegata si evince come i Sindaci dei Comuni di Aprica, Livigno e Valdisotto propendano per la prima interpretazione.
Si rappresenta l'urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito, non solo ai fini del corretto espletamento delle funzioni di competenza dello scrivente volte a garantire il monitoraggio e la corretta esecuzione delle disposizioni del D.P.C.M 14 gennaio 2021, ma anche per comprendere la corretta applicazione delle norme regionali in argomento >>.
Con l'occasione si ricorda - anche a beneficio di coloro che stanno scrivendo a questo Ufficio o sui social per chiedere notizie o per esternare opinioni - che il Prefetto non ha emesso alcun provvedimento al riguardo e si riporta l'ultima parte del comunicato stampa del 16 febbraio scorso: << Il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell'Interno nonché la Regione Lombardia e, nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, ha fatto presente che, di concerto con le Forze dell'Ordine, sarà adottato l'orientamento restrittivo sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori, tenuto anche conto che l'art. 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, stabilisce che "le piste da discesa e quelle destinate agli altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura" e che, quindi, quando le piste sono chiuse, non sono assicurati il personale ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento >>.
Sondrio, 19 febbraio 2021 F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 19/02/2021
Ultima modifica il 19/02/2021 alle 16:51:33:
Impianti nei comprensori sciistici
Si rende noto che a seguito della pubblicazione sulla pagina "Facebook" del Corriere della Sera del 15 Febbraio 2021, che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, il Prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, in data di ieri ha convocato in videoconferenza una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia per l'esame congiunto della problematica concernente la corretta interpretazione da attribuire all'espressione "impianti nei comprensori sciistici" riportata dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all'art. 1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 per la riapertura degli impianti sciistici agli amatori.
In particolare, si è posto il problema se le norme summenzionate vadano interpretate nel senso di considerare vietato l'uso delle sole infrastrutture e dei mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero anche delle stesse piste da sci.
Alla riunione ha preso parte il Sindaco del Comune di Livigno e si è considerato preliminarmente che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio è possibile raggiungere le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus) per poi effettuare la discesa attraverso le stesse.
Al termine della riunione, il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell'Interno nonché la Regione Lombardia e, nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, ha fatto presente che, di concerto con le Forze dell'Ordine, sarà adottato l'orientamento restrittivo sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori, tenuto anche conto che l'art. 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, stabilisce che "le piste da discesa e quelle destinate agli altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura" e che, quindi, quando le piste sono chiuse, non sono assicurati il personale ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento.
Sondrio, 16 febbraio 2021 F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 17/02/2021
Ultima modifica il 19/02/2021 alle 13:16:37:
http://www.prefettura.it/sondrio/news/Comunicati_stampa-11554.htm
In particolare:
"Piste da sci. Seguito
Si rende noto che a seguito del parere espresso ieri da un Ufficio della Regione Lombardia in ordine alla problematica concernente l'utilizzo delle piste da sci ad impianti di risalita chiusi, il Prefetto ha provveduto a trasmettere già nella serata di ieri il predetto parere agli Organi di Governo centrale per una più completa conoscenza dei vari argomenti che vengono rappresentati da più parti sul tema, rappresentando nuovamente l'urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito.
Analogamente aveva fatto con riguardo alle articolate osservazioni dei Sindaci di Livigno, Aprica e Valdisotto.
Il Prefetto ha precisato, tuttavia, che sussistono significative differenze tra "pista da sci" ed "area innevata", in quanto la prima è un'area in concessione - con neve battuta - gestita da un privato o da una società che ne è responsabile ai fini della vigilanza e della sicurezza ed è sottoposta a collaudi prima dell'apertura al pubblico. Le piste, ancora, sono soggette a particolari norme di comportamento e possono essere utilizzate solo se aperte, in quanto per la loro conformazione si prestano ad essere percorse a velocità sostenuta.
Le "aree innevate", invece, sono frequentate da amatori della montagna che sono obbligati, in base alla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" , a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso (pala, ARVA e sondino).
In considerazione del fatto che gli impianti di risalita sono chiusi, non è possibile garantire la conformità delle piste da sci rispetto all'omologazione e non sono operativi i dispositivi di vigilanza, assistenza e soccorso.
Sono state prospettate le seguenti criticità qualora l'interpretazione della norma dovesse consentire l'utilizzo amatoriale delle piste da sci, ancorché chiuse.
Ed invero:
Profili di responsabilità in caso di incidenti.
Le piste vengono equipaggiate con artefatti i quali però, considerato il mancato avvio della stagione sciistica, non sono stati definitivamente predisposti e non vengono vigilati; pertanto chiunque potrebbe rimuovere ad esempio una rete di protezione determinando un serio pericolo per l'incolumità di sciatori che dovessero sopraggiungere. Sebbene l'area sia da considerarsi ancora in concessione, da un lato appare illogico imputare una qualsiasi responsabilità al gestore, dall'altro appare indefinito e giuridicamente non sostenibile attribuire la responsabilità al singolo utente.
Una pista chiusa non è più sicura di un'area innevata.
La considerazione che una pista chiusa sia un'area più sicura rispetto ad un'area innevata dove svolgere sport amatoriale appare generica perché non tiene conto del fatto che una pista da sci è battuta e si presta a velocità considerevoli. Per evitare incidenti e garantire la sicurezza collettiva, in costanza di stagione sciistica, vigono precise norme di comportamento, fatte rispettare attraverso vigilanza preventiva e sanzioni repressive e vengono predisposti dai gestori dispositivi di sicurezza come ad esempio le reti di contenimento.
L'assenza di vigilanza di fatto determina situazioni di pericolo poiché le piste non sono messe in sicurezza e sarebbero frequentate indistintamente e contestualmente da sciatori, sci alpinisti, motoslitte, slittini, etc., fruitori con esigenze e capacità profondamente diverse.
Equiparazione delle piste da sci ad aree innevate.
Se la pista da sci è da considerarsi area innevata, allora ogni fruitore è soggetto alla predetta legge regionale n. 26/2014 e pertanto obbligato a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso.
Per completezza di informazione, si soggiunge che da approfondimenti in merito è emerso come già in passato alcuni gestori delle aree sciistiche avevano paventato il rischio per la sicurezza delle persone derivante dall'utilizzo indiscriminato delle piste da sci chiuse al pubblico.
In particolare, uno di essi aveva evidenziato quanto segue:
<< La legge 24 dicembre 2023, n. 363 recante " Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", prevede quanto segue:
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
Art. 3
Obblighi dei gestori
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.
Sebbene l'art. 1, comma 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre preveda alla lett. oo) "sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici" risulta di tutta evidenza che la lettura coordinata e sistematica di tale recente norma con la legge n. 363 estenda la chiusura anche alle piste in quanto vengono a mancare le condizioni per garantire la sicurezza dell'area sciabile >>.
Il Prefetto ha, pertanto, rinnovato la richiesta al Governo di ricevere con urgenza utili indicazioni in ordine a quanto rappresentato, al fine di consentirgli di assolvere correttamente le funzioni di esecuzione e monitoraggio di cui all'art. 13 del D.P.C.M 14 gennaio 2021.
A tal riguardo ha chiesto di precisare - in occasione della trattazione del tema dell'apertura e/o del rinvio dell'apertura "degli impianti nei comprensori sciistici" all'interno del D.P.C.M. che sarà emanato alla scadenza del vigente D.P.C.M. 14 gennaio 2021 - se il termine "impianti" si riferisca agli "impianti di risalita" o a "impianti di risalita e piste da sci".
F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 20/02/2021
Ultima modifica il 20/02/2021 alle 14:51:28:
Piste da sci - Quesito urgente alla Regione Lombardia
Si rende noto che il Prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello ha posto il seguente quesito urgente alla Regione Lombardia avente ad oggetto "Covid-19. Problematica relativa all'utilizzo delle piste da sci ad impianti chiusi. Interpretazione e corretta applicazione dell'art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26":
<< Con riferimento all'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all'art.1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M 14 gennaio 2021 in materia di riapertura degli impianti sciistici agli amatori, si rappresenta quanto segue.
Presso questa Prefettura, a seguito della pubblicazione sulla pagina "Facebook" del Corriere della Sera in data 15 febbraio 2021 che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia a cui ha preso parte anche il Sindaco di Livigno. Nel corso della riunione è stato preliminarmente evidenziato che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio alcuni sciatori avevano raggiunto le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus, taxi) ed avevano poi effettuato la discesa attraverso le stesse.
Nel successivo confronto delle diverse posizioni, non è stato possibile revocare il dubbio in ordine alla corretta veste giuridica da riconoscere al sintagma "impianti nei comprensori sciistici", utilizzato nell'ordinanza e nel D.P.C.M. summenzionati, se dunque esso vada interpretato in senso stretto, considerando le sole infrastrutture e i mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero in chiave onnicomprensiva, includendo anche le stesse piste da sci.
Si è fatto quindi riferimento all'art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5, di attuazione della Legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, nella parte in cui prevede che le piste da discesa e quelle destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura .
Al termine della riunione, lo scrivente ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute ed ha trasmesso le relative note anche al Ministero dell'Interno e a codesti Uffici unitamente agli atti ad essi allegati.
Nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, si è ritenuto che debba trovare applicazione la predetta disposizione regionale sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori (quando le piste sono chiuse, infatti, non sono assicurati il personale addetto, il personale di soccorso ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento e della legge regionale n. 26/2014).
Premesso quanto innanzi e nella considerazione che le summenzionate disposizioni regionali si applicano in via ordinaria a prescindere dal contesto emergenziale in atto, si ritiene di investire anche codesta Regione della problematica di cui si tratta, tenuto anche conto che la questione è molto sentita e dibattuta in questo territorio provinciale sia dagli Amministratori locali, sia dai cittadini residenti, sia dai turisti e dagli amatori dello sci che provengono da fuori provincia; il tema è oggetto di numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, taluni anche di rilevanza nazionale.
Nella specie, è opportuno conoscere se il citato regolamento disciplini l'accesso alle piste da sci solo nei periodi in cui esse ed i relativi impianti di risalita sono in funzione, ovvero anche quando le stesse sono chiuse, come in questo periodo.
Ed invero, nel primo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, gli sciatori, in particolare gli scialpinisti, potrebbero utilizzare comunque quest'ultime per effettuare la discesa essendo ritenute aree libere; viceversa, nel secondo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, sarebbe vietato agli sciatori adoperare le piste da sci.
Dalla documentazione allegata si evince come i Sindaci dei Comuni di Aprica, Livigno e Valdisotto propendano per la prima interpretazione.
Si rappresenta l'urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito, non solo ai fini del corretto espletamento delle funzioni di competenza dello scrivente volte a garantire il monitoraggio e la corretta esecuzione delle disposizioni del D.P.C.M 14 gennaio 2021, ma anche per comprendere la corretta applicazione delle norme regionali in argomento >>.
Con l'occasione si ricorda - anche a beneficio di coloro che stanno scrivendo a questo Ufficio o sui social per chiedere notizie o per esternare opinioni - che il Prefetto non ha emesso alcun provvedimento al riguardo e si riporta l'ultima parte del comunicato stampa del 16 febbraio scorso: << Il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell'Interno nonché la Regione Lombardia e, nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, ha fatto presente che, di concerto con le Forze dell'Ordine, sarà adottato l'orientamento restrittivo sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori, tenuto anche conto che l'art. 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, stabilisce che "le piste da discesa e quelle destinate agli altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura" e che, quindi, quando le piste sono chiuse, non sono assicurati il personale ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento >>.
Sondrio, 19 febbraio 2021 F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 19/02/2021
Ultima modifica il 19/02/2021 alle 16:51:33:
Impianti nei comprensori sciistici
Si rende noto che a seguito della pubblicazione sulla pagina "Facebook" del Corriere della Sera del 15 Febbraio 2021, che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, il Prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, in data di ieri ha convocato in videoconferenza una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia per l'esame congiunto della problematica concernente la corretta interpretazione da attribuire all'espressione "impianti nei comprensori sciistici" riportata dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all'art. 1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 per la riapertura degli impianti sciistici agli amatori.
In particolare, si è posto il problema se le norme summenzionate vadano interpretate nel senso di considerare vietato l'uso delle sole infrastrutture e dei mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero anche delle stesse piste da sci.
Alla riunione ha preso parte il Sindaco del Comune di Livigno e si è considerato preliminarmente che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio è possibile raggiungere le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus) per poi effettuare la discesa attraverso le stesse.
Al termine della riunione, il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell'Interno nonché la Regione Lombardia e, nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, ha fatto presente che, di concerto con le Forze dell'Ordine, sarà adottato l'orientamento restrittivo sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori, tenuto anche conto che l'art. 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, stabilisce che "le piste da discesa e quelle destinate agli altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura" e che, quindi, quando le piste sono chiuse, non sono assicurati il personale ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento.
Sondrio, 16 febbraio 2021 F.to L'ADDETTO STAMPA
Pubblicato il 17/02/2021
Ultima modifica il 19/02/2021 alle 13:16:37: