Piste di sci e valanghe, nuove responsabilità per i sindaci

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/02/231/sg/pdf

qui il testo completo della legge.

- - - Updated - - -

mi sembra di capire che i sindaci dovranno gestire l'allerta valanghe come qualsiasi altra allerta idrogeologica..

tra l'altro a pag. 6 c'è una nota molto interessante in termini di ordinanza del sindaco che vietano le attività fuoripista

Non hanno i requisiti di legittimità tutte quelle ordinanze sindacali che vietano e limitano attività ed accessi verso aree potenzialmente pericolose se tali prescrizioni non sono controllabili e gestibili. Ai sensi
della sentenza del Consiglio di Stato (n.2109 8 maggio 2007) sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non presentino consistenza ed evidenza univoca e rilevante (specifiche per l’area oggetto del
provvedimento) comprovate da una attenta valutazione da parte di tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l’anzidetta ordinanza
(vd. anche Tribunale amministrativo regionale Campania - Napoli sez. V, sentenza 11 maggio 2007 n. 4992; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza 28 novembre 2007 n. 11914; Consiglio di Stato,
Sez. V, sentenza 28 giugno 2004 n. 4767). Per idonei accertamenti istruttori s’intende un’indagine, in loco, sulle reali condizioni di instabilità del manto nevoso e non una valutazione desunta dal BNV (Bollettino Neve e Valanghe) che,
per sua natura, effettua valutazioni e previsioni a scala sinottica (almeno 100 km2 come da indicazioni EAWS)
 
Le suddette aree sciabili comprendono le «aree sciabili gestite», ovvero «l’insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell’insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all’esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato».
Relativamente alle suddette aree sciabili gestite si rendono necessarie talune puntualizzazioni.
La responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe di dette aree sciabili gestite, è attribuita, secondo le normative regionali e locali, ai soggetti gestori delle attività economiche principali svolte nei comprensori e, quindi, agli esercenti d’impianti e dei percorsi gestiti con diverse modalità.
Il gestore o esercente ha l’obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al comune durante l’attività ordinaria. Qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell’esercente il comune può imporre limitazioni all’esercizio dell’attività del gestore o esercente medesimi.
Spettano invece al comune, coadiuvato dalla Commissione locale valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe. Nel caso in cui la commissione o analogo soggetto tecnico consultivo non siano presenti presso la regione
quest’ultima avrà cura di promuoverne e disciplinarne l’istituzione.

La cosa in rosso mi pare una novità, o no?
Parliamo di piste, non di fuoripista
 
qui in fvg il problema viene un po meno, perchè il gestore è la regione direttamente...


secondo me è da vedere il rapporto tra gestore comprensorio e amministrazione pubblica, ma di solito, alla fine è sempre il sindaco del comune a cui appartiene l'area del comprensorio ad aver l'ultima parola

Esempio che potrebbe c'entrare poco come no, alcuni sentieri montani sono dati in gestione al cai, che prevede alla loro manutenzione, ma in caso di pericolo, es. rischio frana, sarà sempre il sindaco a emettere un'ordinanza che vieti attività in quel tratto di area montana

quindi a mio parere il rosso è già attuabile visto che sicuramente il sindaco ha il potere per farlo, i mezzi, e magari una bonifica è da fare fuori dalle piste di sci non rientra nelle competenze del gestore (qui son sempre da vedere i vari contratti che non conosco, quindi se ho scritto castronate, potete cazziarmi)
 

.

Vi dico come funziona (da anni) dalle mie parti:
Il responsabile di sicurezza della stazione sciistica comunica il livello di pericolo al comune, da li decidono se emettere l'ordinanza di divieto dei fuoripista mentre le eventuali chiusure delle piste vengono decise dalle stazioni e comunicate al comune.
 
Questo passo mi lascia sbalordito.

...Non hanno i requisiti di legittimità tutte quelle ordinanze sindacali che vietano e limitano attività ed accessi verso aree potenzialmente pericolose se tali prescrizioni non sono controllabili e gestibili.
Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato (n.2109 8 maggio 2007) sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non presentino consistenza ed evidenza univoca e rilevante (specifiche per l’area oggetto del provvedimento) comprovate da una attenta valutazione da parte di tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l’anzidetta ordinanza (vd. anche Tribunale amministrativo regionale Campania - Napoli sez. V, sentenza 11 maggio 2007 n. 4992; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza 28 novembre 2007 n. 11914; Consiglio di Stato,Sez. V, sentenza 28 giugno 2004 n. 4767)....


C'è qualche fanatico del fuoripista al Ministero?

Mi spiego. L'alert managing parte dal Dipartimento Nazionale che emette un bollettino di allerta. Poi le Regioni diffondono il bollettino di allerta (codificando le aree di rischio e il livello di allerta) ogni 12 ore circa salvo criticità da gestire in tempo reale.
L’alert manager regionale si attiva per intervenire oppure comunica lo stato di preallerta ai sindaci, che con il loro alert manager locali pianificano l’utilizzo degli strumenti di comunicazione in base alle necessità e al regolamento da applicare, definiscono la geolocalizzazione dell'allerta, le eventuali categorie specifiche cui inviare la comunicazione etc.

Acclarato che il sindaco deve aspettare l'alert nazionale/regionale prima di intervenire...se i tecnici comunali sono sul luogo e ravvisano pericolo di valanghe, è così stupido bloccare preventivamente il fuori pista?
Visto che poi, qualsiasi cosa accada, il primo che finisce alla sbarra è il sindaco?
E che vuol dire "se tali prescrizioni non sono controllabili e gestibili"? La prescrizione è sempre controllabile e gestibile dal Comune, se è lo stesso che la emette.
 
credo che il senso sia che non è sufficiente un bollettino valanghe grado 3 o 4 per vietare tutte le attività fuoripista nel territorio comunale indistintamente, il sindaco deve verificare che le zone che va a chiudere siano effettivamente pericolose
 
Cos'é il "fuoripista"?
Lo nomini quasi fosse un essere mitologico...

Se succede un incidente perché una persona consapevolmente si espone al pericolo valanghe (cascate, scialpinismo, alpinismo, freeride) perché dovrebbe andarci di mezzo il sindaco?!?
 
Cos'é il "fuoripista"?
Lo nomini quasi fosse un essere mitologico...

Se succede un incidente perché una persona consapevolmente si espone al pericolo valanghe (cascate, scialpinismo, alpinismo, freeride) perché dovrebbe andarci di mezzo il sindaco?!?

Ma appunto, concordo in pieno. Un sindaco non dovrebbe essere “solo” incaricato di garantire la sicurezza delle persone relativamente ad abitazioni, infrastrutture (di sua competenza, non autostrade)? Mica potrà controllare i bricchi o il camoscio che ti sposta una pietra che ti arriva in testa. Starà a lui di decidere se chiudere una strada esposta a rischio ma mica un pendio a 2500m lontano da tutto.
 
ok da come ho capito sarà un futuro pieno di ordinanze di divieto , un po' come la selva di cartelli " controllo elettronico della velocità" su strade e di velox veri o falsi che siano .

- - - Updated - - -

un sindaco può vietare l'accesso o costruzione ove è assodato il pericolo di distacco storico , vedi rigopiano ove il primo cittadino è inquisito , ma non può sostituirsi a tecnici che operano sul territorio valutando il rischio in zona che è variabile di giorno in giorno per singolo pendio. sarebbe dotarlo di onnipotenza.
 
il problema non è il fuoripista in sè, ma il pericolo valanghe e di conseguenza il fuoripista nelle aree antropizzate, ovvero nei comprensori sciistici.

qui in fvg abbiamo l'esempio a sella nevea, che un pista ed un impianto sono spesso chiusi per pericolo valanghe, ma è il gestore mi pare che decide.
invece per la viabilità su strada sarà il sindaco a emettere un'ordinanza per chiudere una strada a rischio valanghe e che non è stata pulita dopo 50cm di neve, ovviamente sulla base di opinione di esperti

la legge mi pare voglia proprio evitare che il sindaco possa chiudere aree a caso per suo piacimento, aree difficilmente controllabili e difficilmente gestibili
 
Top