Lavoro da anni nel settore, attualmente la Compagnia di Assicurazioni per la quale opero , per quanto riguarda l'infortunio da rischi sportivi pone delle limitazioni. Per infortunio si intende evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilitàtemporanea.
ART. 2.2 RISCHI SPORTIVI
La garanzia vale durante la pratica di ogni disciplinasportiva svolta a titolo non professionistico, fattesalve le seguenti limitazioni:
A) L’indennizzo è ridotto alla metà e sulla
garanzia Diaria per inabilità da infortunio,
se presente, la franchigia è elevata di
cinque giorni oltre a quelli pattuiti contrattualmente,
qualora l’infortunio si verifichi
durante la pratica di alpinismo oltre
il 5° grado della scala di valutazione della
difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale
delle Associazioni Alpinistiche), sci-alpinismo
per i gradi di difficoltà O.S. (Ottimo
Sciatore) e O.S.A. (Ottimo Sciatore
Alpinista), immersioni subacquee con
autorespiratore (compresi i casi di embolia),
rafting o canoa o idrospeed in tratti
caratterizzati da rapide, judo, karate ed
arti marziali in genere, surf e kitesurf, calcio,
calcio a 5 (e simili), ciclismo, pallacanestro,
pallavolo, pallamano, rugby, sci in
generale compreso snowboard, hockey
(su ghiaccio, a rotelle e su prato), sport
equestri, football americano.
Relativamente alla garanzia Invalidità
Permanente questa viene sempre valutata
con riferimento alla tabella di cui al successivo
Art. 2.4 lettera A), anche se richiamate
le tabelle INAIL nella scheda di polizza.
B) La garanzia non vale comunque per gli
infortuni derivanti da:
• pratica di paracadutismo e sport aerei
in genere (deltaplani, ultraleggeri e
simili);
• pratica a titolo professionistico di sport
in genere;
• partecipazione a gare e/o prove motoristiche,
compresi i liberi accessi a circuiti;
• partecipazione a imprese di carattere
eccezionale (a titolo esemplificativo:
spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci
estremo);
• pratica di pugilato, speleologia, salto
dal trampolino con sci, sci di velocità,
sci acrobatico, idroscì, bob-slittino-skeleton
praticati su pista, alpinismo o
free climbing, in solitaria o in territorio
extra-europeo. Per alpinismo / free climbing
in solitaria si intende la progressione su
roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione
garantita da un compagno di cordata. Non si
considerano “in solitaria” le escursioni,
comunque compiute, sino al livello E.E.A.
(Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso
della Scala delle Difficoltà
Escursionistiche.