Visto che per il momento ci sono pochi riscontri, solletico l'interesse: vengono presentati due esempi, Livigno con il divieto totale e Verbier con la libertà "assoluta". Da un lato il sindaco di Livigno che dice "dieci morti in dieci anni sono troppi", dall'altro il responsabile della sicurezza di Verbier che dice "la montagna è di tutti" o il leggendario Roland Collombin che dice "non si può più far nulla, non si può fumare [ehm], non si può bere, adesso non vogliono neanche più farci andare in montagna".
E poi il responsabile del rifugio Trient che dice "stiamo consumando la montagna, prima o poi la montagna consumerà noi".
Dopo al solito c'è anche un po' di fuffa, ma vale la pena guardarlo.
mah il divieto totale di livigno mi sembra una cagata...viene sminuito se non azzerato il ruolo del cai e delle altre associazioni che informano e favoriscono la prevenzione...consentire le uscite fuoripista solo con la guida lancia un messaggio,a mio modo di vedere,pericoloso.Cioè che a uno non serve sapere un cazzo tanto va con la guida e sta in una botte di ferro.
io metterei il divieto di andare in fuoripista senza l'arva con multe ben più alte...e obbligherei ogni stazione sciistica a noleggiare degli arva,almeno per facilitare la ricerca da parte dei soccorritori.
poi è ovvio che così non si elimina il problema di coloro che vanno in fuoripista alla cazzo di cane però penso che il fatto di avere l'arva faccia un po' ragionare...
condivido la mentalità svizzera:"ognuno è libero di fare quello che vuole poi sono cazzi suoi".
riporto l'ordinanza in questione
Ordinanza n. 179 del 12 dicembre 2008
1. Tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc….), devono attenersi al “Decalogo comportamentale dello sciatore”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Dalla data odierna, fino alla revoca della presente, all’interno delle aree sciabili del Comune di Livigno SO), servite da impianti di risalita, è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione delle guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n 6 ”Ordinamento della professione della guida alpina” e degli art. 20-26 ”Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10” ) e delle persone accompagnate alle stesse, sotto la responsabilitò delle medesime guide alpine;
3. Tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonchè di cartelli, di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana – tedesca – inglese e francese, che riportino il decalogo sopra-citato, il divieto di che trattasi, nonchè le sanzioni che verranno applicate. Tali cartelli devono essere posizionati sia alla partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d’arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti;
4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata.