L’art. 82 CdS rubricato “Destinazione ed uso dei veicoli” al comma ottavo così recita: “Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10”.
Per capire meglio il comma “incriminato” è necessario leggere il primo comma del medesimo articolo, in base al quale “Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche”; nonché il secondo comma, che precisa: “Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica”.
La destinazione o l’uso che a noi interessano sono quelli collegati al mezzo come veicolo come tale classificato dal codice della strada, e non secondo la destinazione e l’uso che consente la normativa fiscale. Non esiste un divieto di circolare con un veicolo immatricolato come autocarro, ma gli imprenditori che usano tale mezzo per un uso diverso dalla attività economica rischiano problemi fiscali, i quali non sono di competenza di questo giudice.
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Esaminando la carta di circolazione del veicolo oggetto di causa, questo giudicante, con riferimento al codice “J” (destinazione ed uso) legge al punto J.1 “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”. Per il codice “S” (posti a sedere), al punto S.1 si legge il numero di “4”.
Quindi il veicolo di proprietà della Major Service Sas è un autoveicolo che rientra nella categoria degli autocarri “leggeri” perché di tonnellaggio inferiore a 3,5; è abilitato al trasporto di un massimo di 4 persone compreso il conducente; può trasportare “cose” solo per uso proprio, inteso come trasporto non fatto a favore di terzi; la qualifica di autocarro è limitata al solo “trasporto di cose-uso proprio” e non c’è l’ulteriore limitazione a cui fa riferimento il punto d) dell’art. 54, comma primo, CdS, cioè quello relativo a “al trasporto delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.