riporto il PDF di cui sopra
Prof. Avv. IGNACIO ARROYO
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
Università Autonoma di Barcellona
Ramos & Arroyo, Abogados
Paseo de Gracia 92 – Barcelona 08008
Tel. +34.93.487.11.12 - Fax. +34.93.487.35.62 - e-mail:
rya@rya.es
IL CONTRATTO DI SKIPASS EUROPEO
3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
BORMIO - Valtellina
23-25 Novembre 2007
DAI DIRITTI DELLA NEVE AL DIRITTO DELLA NEVE
: : F O R U M G I U R I D I C O E U R O P E O : :
AUDITORIUM
SKI COLLEGE G.B. LEIBNIZ
INDICE: I. INTRODUZIONE.- 1.Impostazione.- II. CONCETTI E CARATTERISTICHE.- 2.
La dualità istituzionale. Contratto e titolo di credito. 3. Definizione.- 4.
Caratteristiche.- 5. Le Parti.- III. REGIME GIURIDICO.- 6. Natura giuridica.- 7.
Contenuto.- 8. Segue. Speciale riferimento all’assicurazione. 9. La tessera come titolo
di credito improprio. IV. CONCLUSIONI.
I. INTRODUZIONE
Auguri e grazie. In primo luogo, auguri per la continuità dello sforzo. Le buone idee
sono importanti perché senza di loro il mondo non progredirebbe, ma servirebbero a
poco o nulla se non utilizzate. Gli organizzatori di questo III Forum Giuridico Europeo
della Neve hanno dimostrato non solo di avere idee brillanti, ma di saperle attuare
efficacemente. Congratulazioni alle persone del Bormio Valtellina per tutto ciò che
hanno conseguito. Dopo gli auguri, il ringraziamento non solo per avermi invitato
come relatore, ma per avermi dato, un’altra volta, l’opportunità di continuare
apprendendo e lavorando in favore della unificazione del Diritto europeo della neve.
1. Impostazione
Seguendo il mio suggerimento, gli organizzatori hanno accettato che io trattassi il
tema del Contratto di skipass europeo. Esistono tre ragioni per questo.
a) La prima ragione è perché al giorno d’oggi, la pratica dello sci non si concepisce
senza un contratto stipulato tra lo sciatore e l’ente gestore degli impianti sciistici. E`
un fatto evidente che attualmente, lo sci fuori pista è minoritario, ed esclusa questa
modalità lo sci ha bisogno quasi sempre dell’impiego di mezzi meccanici di proprietà di
un gestore. Si può affermare senza esagerazione, che praticamente tutti gli sciatori e
tutti i gestori di impianti sciistici stipulano contratti di questo tipo. Senza dubbio, gli
altri innumerevoli argomenti affrontati in questo Forum, anch’essi importanti, trattano
questioni puntuali la cui frequenza, però, è infinitamente minore. Facendo una
valutazione comparativa, per esempio, le valanghe, gli incidenti, gli sponsor , la
omologazione dei titoli, le competizioni sportive, l’utilizzo di mezzi meccanici sulle
piste, l’arbitraggio e inclusi i problemi relativi alla legislazione applicabile e la
giurisdizione competente, sono questioni isolate e sporadiche che non sono sempre
presenti. Invece tutti gli sciatori che utilizzano le piste stipulano un contratto con il
gestore degli impianti. Questo significa, che stiamo parlando di un contratto che
annualmente in Europa è stipulato da milioni di sciatori.
b) Secondo, è contraria all’importanza di questo istituto la poca o nulla attenzione
che gli è sta prestata, tanto da un punto di vista legale, (carenza di norme specifiche e
complete) (1), quanto dottrinale. Fino a dove arriva la mia conoscenza, non esiste – in
Spagna – uno studio completo che analizzi la ricca problematica del contratto di
abbonamento per lo sci (2).
c) Terzo, la ragione più importante, e già anticipo la conclusione della mia relazione.
Non esiste un contratto tipo europeo, benché sia conveniente, perché non ci sono
motivi tecnici che impediscano l’adozione di un contratto uniforme in tutti i paesi
europei. Si avanzerebbe di più verso la sicurezza giuridica e il progresso economico (3).
In ogni caso, è dimostrabile che le clausole contrattuali sono solite essere omogenee
nonostante la diversità degli impianti, municipi, regioni e paesi in cui si applicano. In
altri termini, l’autonomia della volontà ha prodotto un “corpus” contrattuale
abbastanza uniforme, nonostante la teorica diversità normativa.
D’altra parte, affermata la mancanza di uniformità, lo studio di questa questione
dovrebbe essere, con l’aiuto del metodo comparato (analizzare le analogie e le
differenze, per esempio, nelle obbligazioni del gestore o nei diritti dello sciatore, tra
Italia, Austria, Svizzera, etc. e Spagna), ma sfortunatamente con quindici minuti a
disposizione diventa un compito impossibile. Pertanto, l’oggetto della mia relazione
non è altro che offrire le linee guida del contratto di skipass e fissare le strade che
possono essere intraprese in Congressi successivi.
II. CONCETTI E CARATERISTICHE
2. La dualità istituzionale. Contratto e titolo di credito
Da un punto di vista giuridico l’abbonamento presenta una struttura bifronte: è un
contratto, e un titolo di credito. Come contratto vincola due parti che si riconoscono
diritti e obbligazioni reciproche. Come titolo di credito è un documento che incorpora
una serie di diritti, ma le sue caratteristiche singolari fanno si che venga qualificato
come titolo di credito improprio o documento di legittimazione. Quindi, non ha la
natura di titolo di credito in senso proprio: è un documento essenzialmente
trasmissibile, letterale e autonomo.
3. Definizione
Lo skipass o forfait di sci è un contratto stipulato tra l’ente gestore degli impianti
sciistici, che si obbliga a fornire tutti i servizi necessari affinché l’altra parte, lo
sciatore, pratichi lo sport dello sci in sicurezza e per la durata o il termine pattuito,
dietro il pagamento di un corrispettivo (il prezzo).
4. Caratteristiche
E` un contratto consensuale, bilaterale, oneroso, a prestazione periodica o
continuativa.
1 In Spagna non è regolato, e in Italia la legge 363/2003, del 24 di dicembre, non lo definisce ne disciplina il
contratto. Senza dubbio, contiene alcuni riferimenti puntuali negli artt. 2º (definizione dell’area sciabile), 3º
(obbligazioni del gestore degli impianti) e 4º (responsabilità del gestore).
2 Cfr. In Italia DI SABATO, Daniela: Il contratto di skipass, in I contratti di somministrazione di servizi, a cura
di Roberto Bocchini, presentazione de Pietro Resigno, G. Giappichelli Editore – Torino, 2006, pp. 812 a 827.
3 E` un principio pacifico che la diversità normativa e giurisdizionale sono un pericolo tanto per la sicurezza
giuridica quanto per lo sviluppo del commercio internazionale, che è uno degli elementi del progresso
economico. La UE è un buon esempio di questa affermazione.
a) Consensuale perché si perfeziona con il consenso delle parti. Pertanto, soggetto alla
dottrina sui vizi della volontà. Il consenso deve essere manifestato liberamente, e da
persona capace. I minori, nonostante beneficino del contratto, devono essere
accompagnati da persona che su di loro eserciti la patria potestà, o da rappresentante
(istruttore o accompagnatore). L’abbonamento o documento (la tessera) non è
condizione essenziale per il perfezionamento del contratto perché, come già visto, non
si tratta nel caso di specie di un contratto solenne o reale, che si perfeziona con la
emissione di un determinato documento o esige la consegna di qualcosa (la tessera)
per vincolare le parti al suo adempimento (4).
b) Bilaterale perché vincola due parti, il gestore e lo sciatore. La bilateralità non viene
alterata nella circostanza in cui “la parte sciatore/consumatore” sia un gruppo (per
esempio: i membri del club di montagna dei Pirenei catalani), e il “Gestore” un
consorzio tra più imprenditori indipendenti, che si aggregano e vincolano con il solo
scopo di offrire uno spazio sciabile maggiore, a seconda delle condizioni geografiche
inserite nel contratto. Questo si può ritenere un fenomeno sempre più frequente per
ovvie ragioni di competitività.
c) Oneroso e sinallagmatico, opposto di gratuito, perché esistono obbligazioni per
entrambi i contraenti: il pagamento del prezzo o l’abbonamento da parte dello sciatore
e lo spazio a disposizione, il funzionamento degli impianti di risalita e gli altri servizi
addizionali necessari per la pratica dello sci, da parte del gestore. Naturalmente,
l’inadempimento del contratto da luogo o alla richiesta di adempimento o la
risoluzione del contratto con l’obbligo di risarcire danni (5).
d) Di carattere periodico o continuativo perché la prestazione principale del gestore non
termina con la consegna, ma si prolunga per tutta la durata contrattata (giorno/i,
settimana/e, mese/i o tutta la stagione).Inoltre, il gestore è obbligato a mantenere gli
impianti aperti e in condizione di poter praticare lo sci in tutta sicurezza
(funzionamento permanente degli impianti di risalita, mantenimento della neve e dei
macchinari, segnaletica, e personale addetto al soccorso e trasporto degli infortunati).
Da un punto di vista temporale è caratterizzato dalla durata e dalla periodicità.
e) Standard in quanto il contratto non è il frutto di una negoziazione tra le parti, ma
contiene condizioni generali predisposte dalle imprese e imposte dal gestore. Bisogna
inoltre aggiungere, che la tessera (abbonamento o skipass) include solo le condizioni
essenziali, dovendosi completare con lo statuto o altre condizioni generali che
rientrano nella ragione sociale dell’ente gestore degli impianti, grazie alla clausola di
rinvio o incorporazione. Si tratta di un esigenza dovuta alla forte crescita del numero
degli appassionati dello sci trasformato oramai in uno sport di massa, pertanto
diventa più agevole l’applicazione di contratti standard. Questo, permette
l’applicazione della legge sulle Condizioni Generali di Contratto (6) e le norme a
protezione e difesa del consumatore (7).
4 A questo riguardo conviene ricordare che le modalità contrattuali sono varie e normalmente il contratto si
celebra ai piedi della pista da sci, allo sportello dove si richiede l’abbonamento (come al cinema), ma non ci
sono inconvenienti, ed è sempre più frequente, stipularlo fuori dal comprensorio, per esempio, nell’ufficio
della sede sociale, oppure per fax, internet. Così succede con la contrattazione per i gruppi, o dall’agenzia di
viaggi che organizza un piano vacanze più completo. Lo stesso succede quando il contratto è per un intera
stagione o comunque per una durata superiore al giorno o alla settimana.
5 Condizione risolutoria tacita ex art. 1.124 del Codice civile spagnolo.
6 cfr. Legge 7/1998, 13 di aprile, sulle Condizioni Generali dei Contratti (BOE nº 89, de 14 di aprile), che
incorpora la Direttiva 93/13/CEE , del Consiglio, del 5 di aprile 1993, circa clausole abusive nei contratti
celebrati con i consumatori.
7 Legge 26/1984, de 19 di luglio, Generale per la difesa dei consumatori e utenti, modificata dalla Disp. Ad.
1ª.- della Legge sulle Condizioni Generali dei Contratti, supra cit. nota 5.
5. Le Parti
Nel contratto di skipass le parti sono due, lo sciatore e l’ente gestore degli impianti di
risalita e delle piste.
a) Lo sciatore è la persona fisica titolare dei diritti riconosciuti dal contratto. Come nel
contratto di assicurazione, il contraente non è necessariamente l’assicurato o colui che
contratta l’abbonamento (la tessera di skipass). Normalmente è la stessa persona, ma
alcune volte, il contraente può essere persona distinta dallo sciatore che è il
beneficiario dei diritti derivanti dal contratto. Questa situazione si verifica quando si
contratta in nome e per conto di terzi o a favore di terzi. Un esempio può essere il
contratto di gruppo, cioè il contratto celebrato con un’associazione o incluso da una
agenzia di viaggi che offre un pacchetto completo per una vacanza invernale,
includendo nel contratto di servizio turistico (oltre al viaggio, l’alloggio, la
manutenzione, i trasferimenti, l’equipaggiamento, corsi, l’assicurazione infortuni, etc.)
l’accesso alle piste di sci. Obbligazione che si fonda sulla consegna dell’abbonamento
(skipass).
Per quanto riguarda lo sciatore è importante sottolineare che le condizioni soggettive
sono fondamentali per quel che riguarda gli effetti giuridici. Basta pensare che lo sci è
uno sport praticato da un gran numero di minori, di persone anziane e di incapaci.
Inoltre, non tutti gli sciatori hanno lo stesso livello, ci sono principianti, esperti e
professionisti. Condizioni soggettive che comportano effetti giuridici, per esempio, in
materia di responsabilità.
b) L’ente di gestione degli impianti. Abbiamo già visto che può trattarsi di un solo
gestore o di un’aggregazione di diversi gestori che si accordano al fine di offrire un
servizio più ampio (comprensorio sciistico) (8). Si è messa in discussione la natura di
questa relazione con riferimento al tema della responsabilità. Infatti, se lo sciatore ha
stipulato il contratto con uno solo dei gestori membro del comprensorio sciistico,
essendo tutti i gestori parte del contratto, rispondono solidalmente salvo che no sia
espressamente stabilito il contrario (9).
III. REGIME GIURIDICO
6. Natura giuridica. Trasporto vs. somministrazione.
La dottrina in tema di contratto di skipass è divisa. Infatti abbiamo i sostenitori della
tesi che inquadra il contratto di skipass come un contratto di trasporto, e i sostenitori
della tesi che lo inquadrano come un contratto di somministrazione di servizi.
a) Come contratto di trasporto di persone, il vettore (il gestore) si obbliga a trasportare
da un luogo ad un altro lo sciatore in cambio del pagamento del prezzo pattuito
(l’abbonamento). Effettivamente, il vettore con l’utilizzo di mezzi meccanici (sciovia)
assume l’obbligazione di trasportare lo sciatore da un luogo di origine ad altro (da valle
a monte). In questo modo, il gestore assume una obbligazione di risultato: arrivo a
destinazione/i. L’obbligazione del vettore non riguarda i mezzi (utilizzo dei mezzi con la
dovuta diligenza), ma il risultato: trasferimento da un punto ad un altro. Come avviene
nel contratto di trasporto, il gestore assume tre obbligazioni: il trasferimento, la
custodia e la puntualità. Quello che rappresenta tre diversi tipi di responsabilità.
Il gestore, come vettore, risponde per (10):
8 cfr. In dottrina la descrizione di questo fenomeno in PRADI, M.: Sci alpino, voce del Dig. Disc. Priv. (sezione
civile), volume XVIII, Torino, 1998, pp. 163 e ss.
9 La questione non è futile, perché in molte occasioni i comprensori appartengono a municipi, regioni e
nazioni diverse, con i problemi della diversità normativa e giurisdizionale. Questo accentua la necesità di
una armonizzazione del diritto.
10 L’importante tema della responsabilità è stato già trattato in. Cfr. ARROYO, Ignacio: Spagna:
Legislazione, giurisprudenza e bibliografia sul diritto della neve, in “Il Forum Giuridico sulla neve”, Bormio,
• non portare il passeggero a destinazione
• danni causati al passeggero (morte o lesioni personali) durante
il trasporto
• il ritardo (non compiere l’obbligazione nel rispetto dei tempi
convenuti).
Senza alcun dubbio, non mancano argomenti contrari a questa posizione della
dottrina che inquadra il contratto di skipass come contratto di trasporto. Abbiamo due
argomenti principali: oltre al trasporto ci sono ulteriori prestazioni essenziali
all’interno del contratto di skipass. Infatti, oltre al trasporto (esistenza e corretto
funzionamento degli impianti), il gestore si obbliga a mantenere la pista in condizione
di :
• praticare lo sci (neve sufficiente, sistema di neve artificiale,
manutenzione delle piste, segnaletica, etc.) (11);
• sciare in sicurezza (dotazione di mezzi personali e materiali al
fine di prestare primo soccorso in caso di situazioni di
emergenza o incidenti); e
• offrire divertimenti e svago (impianti e servizi alberghieri e aree
di riposo sulla pista), in quanto lo sci non è solo un’attività
sportiva, ma anche un’attività ludica e di svago;
• permettere l’arrivo e l’accesso comodo agli impianti (parcheggi,
aree di riposo, etc.).
b) Quanto detto al punto precedente ha portato all’inquadramento del contratto di
skipass come contratto di prestazione di servizi, e più specificatamente, contratto di
somministrazione (12). Elemento proprio del contratto di somministrazione, senza
dubbio, è la durata. Il contratto in questione, è caratterizzato infatti per essere un
contratto di durata, perché la prestazione non si esaurisce con un solo ed unico atto,
ma dura nel tempo (un giorno, giorni, settimana/e, mese/i o tutta la stagione
invernale). Questo da luogo ad un contratto con prestazione periodica o continuativa,
che sono gli elementi tipici del contratto di somministrazione (13). Inoltre, bisogna
aggiungere che il contratto di skipass non è limitato alla solo pratica dello sci in senso
stretto e sportivo, ma include tutta una serie di servizi complementari relativi ad
attività ludiche e di intrattenimento (servizi alberghieri, aree di riposo, bar, caffetterie,
ristoranti, etc.).
Si è discusso sulla natura di questo contratto, se si tratta di un contratto di
compravendita o di prestazione di servizi, e se può essere considerato un contratto di
appalto. Discussione importante sorta per la mancanza di una regolamentazione
concreta al riguardo, quindi le lacune dovranno essere colmate facendo riferimento
alla figura contrattuale più conforme con la sua natura giuridica. La dottrina
prevalente lo inquadra all’interno della categoria dei contratti di servizio,
abbandonando qualsiasi riferimento al contratto di compravendita.
Per concludere, bisogna aggiungere che, il contratto di skipass è un contratto di
2005; ID.: L’assicurazione contro gli incidenti di sci, “II Forum Giuridico della neve”, Bormio, 2006; ID.: El
seguro contra los accidentes de la práctica de esquí, “Revista General del Legislación y Jurisprudencia",
2006, nº 4, octubre-diciembre, pp. 527 a 559.
11 La definizione di sci, deve essere interpretata nel modo più ampio, perchè al giorno d’oggi oltre allo sci
alpino si praticano, snow bord, big foot, easy carving, salti, etc., che esigono una speciale adeguamento delle
piste e del servizio.
12 ALONSO SOTO, Ricardo: El contrato de suministro, in Uría y Menéndez (Coordinatori): Curso de Derecho
Mercantil, vol. II, 2001, pp. 214 e ss.
13 Si definisce come il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo del prezzo, a eseguire, a
favore dell’altra, prestazioni periodiche e continuativa di cose. Cfr. SSTS 30 novembre 1985, 24 febbraio
1992 e 2 dicembre 1996, ed altre. Il flusso di prestazioni è la nota che giustifica la sua utilità per ambi due
contraenti, per uno perché possa pianificare, per l’altro perché abbia la garanzia o continuità del servizio.
natura mista, di trasporto e di somministrazione di servizi, pertanto il gestore è
obbligato per le prestazioni di entrambe le fattispecie contrattuali. Di conseguenza, le
disposizioni legali relative al trasporto e somministrazione sono applicabili in
mancanza di clausole contrattuali (14).
7. Contenuto
Il contenuto del contratto si riferisce ai diritti e obbligazioni delle parti.
Trattandosi di un contratto bilaterale, oneroso e sinallagmatico, i diritti e le
obbligazioni di ciascuna parte sono reciproci. Il diritto dello sciatore corrisponde alle
obbligazioni del gestore contraente. Il diritto del gestore è quello di percepire il
pagamento del prezzo della tessera di skipass da parte dello sciatore.
Lo sciatore, in cambio del pagamento dell’abbonamento, ha diritto a utilizzare le piste
per la durata e le condizioni stabilite nel contratto. In concreto questo diritto si divide
in quattro prestazioni specifiche:
• Il diritto al trasporto o all’utilizzo degli impianti di risalita (15).
• Il diritto a scendere su piste sciabili (presenza di neve, macchinari di
produzione di neve artificiale, tracciati, etc.);
• Il diritto a sciare in condizioni di sicurezza (segnaletica, informazioni sullo
stato della pista, servizio di pronto soccorso, etc.); e
• Il diritto all’accesso in luoghi di intrattenimento e svago situati sulle piste.
Speciale attenzione lo meritano le condizioni di luogo e di durata. La durata è prevista
dal contratto, che viene fissata unilateralmente dall’ente gestore e con diverse opzioni,
e accettata dallo sciatore. Faccio riferimento tanto al calendario quanto all’orario e i
giorni di apertura. Le modalità sono varie, dipende dal gestore, inoltre le disposizioni
amministrative possono prevedere il rispetto di orari minimi.
Lo spazio in senso geografico è stabilito dal contratto. Normalmente la tessera descrive
l’area o la zona dove è possibile sciare, questo può essere anche annunciato
pubblicamente in cartelli situati in posti visibili, tanto all’entrata quanto nei punti
strategici distribuiti all’intermo del proprio comprensorio.
Oggi sta diventando sempre più frequente, che gestori d’impianti sciistici confinanti,
stipulino accordi di collaborazione con il fine di ampliare gli spazi sciabili, l’offerta e la
qualità del servizio. La zona sciabile è descritta nel contratto (16). Lo sciatore deve
14 cfr. Il diritto spagnolo manca di una normativa al riguardo, salvo un riferimento nella Legge sui contratti
pubblici (Ley de Contratos del Estado) di Stato. Si tratta di un contratto di natura commerciale perché una
delle parti, il somministratore, è un imprenditore (art. 326.1 Codice di commercio, lo qualifica di
commercio). Senza dubbio, esiste ampia giurisprudenza al riguardo, vedi, SSTS in ALONSO SOTO, op. loco
cit.; art. 1570 Codice civile italiano permette applicare le disposizioni riferite alle prestazioni specifiche dei
servizi di somministrazione.
15 Si discute in dottrina se la collaborazione dello sciatore nella prestazione di trasporto altera il significato
proprio di trasporto facendogli perdere i connotati propri. Lo sciatore non è un soggetto passivo la cui
inattività è necessaria al fine che il vettore possa compiere alla sua obbligazione. Al contrario, senza la
collaborazione attiva dello sciatore risulta impossibile il trasporto, comportamento che si estende a tutta la
durata del trasporto. Sebbene questa circostanza si produce, in scala minore, anche nel trasporto di
persone (per esempio, in navi dove il passeggero si muove liberamente dentro la nave, con il conseguente
aumento del rischio), è certo che nel nostro contratto di sci il trasferimento è un elemento accessorio e
secondario alla finalità vera ( causa economico sociale del contratto), perché la volontà reale dello sciatore è
sciare (spostarsi sulla pista) e non tanto utilizzare gli impianti meccanici di risalita. Se potesse,
prescinderebbe da loro.
16 Questi tipi di accordi sono sempre più numerosi per ragioni di competitività. Sono molti gli esempi che
posso citarsi al riguardo: In Spagna, la stessa tessera (abbonamento) serve per poter sciare nella stazione
della Molina e della Masella (Pirenei catalani). In Italia: Plan Corones Kronplantz gestito dal consorzio
Skirama; Cortina d’Ampezzo gestito dal Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina, San Vito di Cadore,
Auronzo, Misurina e Dolomiti Super Ski.
prevedere gli orari di chiusura al fine di non trovarsi in condizione di pericolo nel
momento del suo rientro, dovuto all’eccessivo allontanamento dal punto di partenza.
Ovviamente, i gestori non sono obbligati a prevedere mezzi di trasporti esterni alla
propria area sciabile al fine di facilitare il ritorno degli sciatori al loro luogo di
partenza.
8. Segue. Speciale riferimento all’assicurazione.
Con riferimento all’assicurazione, bisogna fare una distinzione tra l’assicurazione dello
sciatore e l’assicurazione dell’ente di gestione degli impianti. La prima suole essere
volontaria e la seconda obbligatoria.
Il contratto di abbonamento non può imporre allo sciatore l’obbligo di assicurarsi
contro danni propri o a terzi derivati dalla pratica dello sci. Pertanto, per lo sciatore
non esiste una assicurazione obbligatoria, nonostante pensiamo che sia preferibile.
Non essendo obbligato dalla legge, l’imposizione in virtù del contratto di skipass
stipulato, sarebbe nulla per applicazione delle norme sul diritto della libera
concorrenza (dottrina dei contratti vincolati).
Per quanto riguarda l’ente gestore, la legge impone l’obbligo di stipulare un contratto
di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli sciatori e dei terzi (17).
9. La tessera come titolo di credito improprio
Si è detto che la tessera di skipass che riceve lo sciatore nel momento della stipula del
contratto, presenta un doppio aspetto: quello di documento probatorio del contratto e
di titolo di credito.
Come documento possiede efficacia probatoria, nonostante indichi solo la prestazione
principale: il prezzo corrisposto, l’area sciabile e la durata.
Maggiore interesse presenta la tessera come titolo di credito. Si tratta di analizzare se
effettivamente è un documento che condivide le stesse caratteristiche peculiari di un
titolo di credito: letteralità, autonomia, legittimazione e trasferibilità.
a) Letteralità. Significa che i diritti e le obbligazioni delle parti sono descritti nel
documento. Da notare che la tessera deve considerarsi un documento incompleto (18),
perché effettivamente non riporta in modo completo tutti i diritti e tutte le obbligazioni
delle parti, ma bisogna far riferimento alle condizioni generali del gestore in virtù della
clausola di rinvio presente o implicita nella tessera.
b) Autonomia. Significa che i diritti e le obbligazioni sono quelle contenute all’interno
del documento; azioni ed eccezioni in difesa dei diritti e le obbligazioni delle parti sono
indipendenti dal contratto e hanno vita propria in virtù dell’emissione del documento.
Si tratta di una caratteristica discutibile, perché al margine della progressiva
sparizione della tesi dell'astrazione a beneficio della causalità, tanto il gestore quanto
lo sciatore possono allegare nella loro difesa tutte le azioni o eccezioni che derivano dal
contratto, benché non siano raccolte nel documento.
c) Legittimazione. Si intende la titolarità che si dimostra con il semplice possesso del
documento come se si trattasse di un titolo al portatore. La risposta non è univoca e
Lasciamo da parte il problema della natura giuridica di questo tipo di accordo, che deve essere analizzato
alla luce del diritto della libera concorrenza. (Sono patti restrittivi e pertanto, proibiti dal diritto europeo
della concorrenza, ex art. 81 e ss. Trattato UE).
17 Cfr. Art. 4º Legge italiana n. 363/2003.
18 Anche l’ azione è un titolo di credito incompleto, perché bisogna fare riferimento allo statuto della società
per conoscere i reali ed effettivi diritti dell’ azionista.
dipende dalla modalità contrattata. Se è giornaliera, la risposta sarebbe affermativa. In
tutti gli altri casi no, perché la tessera è nominativa, nonostante la identificazione
avviene mediante la foto del contraente e non suole apparire il nome, ne l’indirizzo ne
il numero della carta d’ identità. Inoltre, è pratica comune includere la clausola di
“personale e non trasferibile”.
d) Trasferibilità. Si tratta della caratteristica essenziale del titolo di credito che nasce e
si giustifica per essere trasferibile. La maggiore garanzia di trasferibilità la offrono i
titoli al portatore, circolano e si trasferiscono con la semplice consegna del titolo.
Come già detto, normalmente le tessere riportano il divieto di trasferimento o cessione.
Inoltre, l’inadempimento di questa condizione è causa di risoluzione del contratto per
inadempimento grave, pertanto si tratta di una condizione essenziale. La questione è
discutibile, infatti, se per esempio venisse ceduta una tessera all’inizio della stagione
o, in casi estremi il primo giorno di utilizzo, risulterebbe eccessivo che questo
inadempimento causasse la perditá del diritto ad utilizzare le piste per tutta la
stagione. I tribunali riconoscerebbero il diritto del gestore ad un semplice risarcimento
per danni (pagamento del costo di un giorno di utilizzo).
La conclusione alla quale si è giunti è che, non rientra nella categoria dei titoli di
credito, ma nella categoria dei c.d. titoli impropri o documenti di legittimazione (19).
IV. CONCLUSIONI
Primo. – Il contratto oggetto del presente studio è la figura giuridica più importante
del diritto dello sci. Tutti gli sciatori che vogliono accedere alle piste da sci, devono
stipulare un contratto di questo tipo. Sono milioni gli sciatori che ogni anno celebrano
detto contratto.
Secondo.- Paradossalmente, l’importanza di tale contratto contrasta con la scarsa
attenzione che il legislatore e la dottrina hanno prestato al riguardo. Manca di una
regolamentazione concreta e non esistono monografie che trattano il tema.
Terzo.- Il contratto di skipass a causa della mancanza di una regolamentazione
concreta è sottomesso al principio dell’autonomia della volontà. In via eccezionale si
applicano le norme sulle Condizioni Generali dei Contratto in quanto rientra nella
categoria dei contratti in serie.
Quarto.- Il contratto di skipass è un contratto misto, può essere qualificato come
contratto di somministrazione di servizi con alcune note tipiche del contratto di
trasporto. Non può essere qualificato contratto di trasporto ne di compravendita o di
appalto.
Quinto.- La tessera è un titolo di credito improprio o titolo di legittimazione.
Sesto.- Non esistono motivazioni tecniche che impediscano una regolamentazione
europea uniforme.
19 Cfr. ARROYO, Ignacio: Reflexiones en torno a los denominados títulos de crédito impropios y documentos
de legitimación, en “Revista de Derecho Mercantil”, 1993, pp. 1189 e ss.