regolamenti sulle piste da sci?

luca81

New member
qualcuno sa dirmi cosa dice di preciso la legge :pOL: o indicarmi un sito dove avere informazioni!!! grazie mille in anticipo!!!
 
Questo è l'articolo 8 della legge del 24 dicembre 03... l'avevo li pronta perchè ho dovuto studiarla per un seminario all'università!!!

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e'
fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005.


Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non
costituisca pericolo per l'incolumita' altrui.
2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.


Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.


Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.


Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.


Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.


Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficolta' non presta
l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.


Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente
vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche'
quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.


Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di
apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con
l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.


Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.


Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.


Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.



Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.


Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia' in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche' i corpi
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e
soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo
dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.
 
Top