Immagino che pochi qui pratichino fuoripista o scialpinismo sul Nevegal.. ma a qualcuno potrebbe interessare
Dalla home in fondo alla pagina potete scaricare il pdf completo, ci sono regole anche per gli sciatori normali.
http://www.alpedelnevegal.it/portal/it
SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Locale
Via Gabelli, 9 – telef.0437.913520 – fax 0437.913517
Belluno, lì 28 gennaio 2010
Prot.n.
Reg. Ordinanze n.
IL COMANDANTE
RICHIAMATI:
· Il Capo III “ Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili “ della Legge
24.12.2003, n.363;
· La Legge 24 novembre 1981, n.689;
· Il D.Lgs. 18 aprile 2000, n.267;
· La Legge Regione Veneto 29.11.2008, n.21 che disciplina, tra le altre cose, la
sicurezza nella pratica degli sport invernali;
· La deliberazione della Giunta comunale n.175 del 29.12.2009 avente per oggetto “
Indirizzi per deroghe all’utilizzo ed attraversamento lungo le piste da sci del
comprensorio del Nevegal in attuazione dell’Ordine del Giorno approvato dal
Consiglio Comunale il 09.03.2009 “;
· La nota 25 gennaio 2010 dell’Amministratore Unico della NIS con la quale vengono
forniti chiarimenti e con la quale la Società esercente le piste da sci, in via del tutto
eccezionale e allo scopo di venire incontro alle esigenze dei praticanti lo sci di
alpinismo, comunica di effettuare la normale manutenzione delle piste Faverghere
tutti i giorni feriali dopo le ore 23.00, salvo le specifiche necessità che devono
essere segnalate dalla medesima Società con apposita tabellazione;
CONSIDERATO che:
· è necessario regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli
sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità
anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale
Sci;
· si sta sempre più diffondendo la pratica dello sci alpinismo e che i praticanti di detta
attività percorrendo le piste in salita costituiscono un potenziale pericolo per gli altri
sciatori che si trovano davanti ostacoli non prevedibili;
DATO ATTO che è competenza dei Comuni, ai sensi dell’art.4, lett. b) e c) della Legge
Regione Veneto n.21/2008, l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il
corretto utilizzo, da parete dell’utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio segnalandolo
tempestivamente alla Provincia;
RITENUTO altresì che, gli sciatori, nell’esercitare la pratica dello sci, devono tenere quel
comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed
alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità, in moda da non costituire o
accusare alcun danno e pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;
O R D I N A
1) A salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti
comportamenti:
[.....]
E) Divieto di praticare lo sci fuori pista:
- In aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di
esercizio e, comunque, ove vietato dall’apposita segnaletica;
F) Divieto di percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è
classificata;
[..]
H) Fatte salve le disposizioni della Legge n.363/2003 agli artt.15,16,17 e 18 non è
consentita la risalita e/o gli attraversamenti lungo le piste a piedi, con le
racchette da neve o “ ciaspe “ durante l’orario di apertura degli impianti o
durante l’attività di manutenzione delle stesse piste, salvo specifiche e
puntuali deroghe che devono essere comunicate e/o individuate dalla Società
esercente le piste con apposita segnaletica;
I) È consentito, per i praticanti lo sci di alpinismo, la salita – discesa
esclusivamente lungo le piste “ Faverghere “ tutti i giorni feriali dopo la
chiusura degli impianti e sino alle ore 23.00 in condizione di pista chiusa.
[...]
Per le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono applicabili le sanzioni
amministrative pecuniarie da €. 25,00 (venticinque) ad €. 150,00 (centocinquanta) come
previsto dall’art.56, comma 2° lett.b) della L.R. 21.11.2008, n.21 e le sanzioni accessorie,
previste dall’art.57, 6° comma, della L.R. 21/2008, del ritiro del titolo di viaggio, denominato
skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata
superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso
l’Ufficio skipass.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. – Regione Veneto da
prodursi a norma della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 (sessanta) giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n.1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
La presente annulla la precedente ordinanza n.595 – prot.n.44877 – del 12.12.2008 ed ha
validità dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni stagione invernale e comunque fino a che le
condizioni metereologiche consentano la pratica dell’attività sciistica.
Il Comandante
- Gustavo Dalla Cà -
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Corpo di Polizia Locale
Via Gabelli, 9 – telef.0437.913520 – fax 0437.913517
Belluno, lì 28 gennaio 2010
Prot.n.
Reg. Ordinanze n.
IL COMANDANTE
RICHIAMATI:
· Il Capo III “ Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili “ della Legge
24.12.2003, n.363;
· La Legge 24 novembre 1981, n.689;
· Il D.Lgs. 18 aprile 2000, n.267;
· La Legge Regione Veneto 29.11.2008, n.21 che disciplina, tra le altre cose, la
sicurezza nella pratica degli sport invernali;
· La deliberazione della Giunta comunale n.175 del 29.12.2009 avente per oggetto “
Indirizzi per deroghe all’utilizzo ed attraversamento lungo le piste da sci del
comprensorio del Nevegal in attuazione dell’Ordine del Giorno approvato dal
Consiglio Comunale il 09.03.2009 “;
· La nota 25 gennaio 2010 dell’Amministratore Unico della NIS con la quale vengono
forniti chiarimenti e con la quale la Società esercente le piste da sci, in via del tutto
eccezionale e allo scopo di venire incontro alle esigenze dei praticanti lo sci di
alpinismo, comunica di effettuare la normale manutenzione delle piste Faverghere
tutti i giorni feriali dopo le ore 23.00, salvo le specifiche necessità che devono
essere segnalate dalla medesima Società con apposita tabellazione;
CONSIDERATO che:
· è necessario regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli
sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità
anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale
Sci;
· si sta sempre più diffondendo la pratica dello sci alpinismo e che i praticanti di detta
attività percorrendo le piste in salita costituiscono un potenziale pericolo per gli altri
sciatori che si trovano davanti ostacoli non prevedibili;
DATO ATTO che è competenza dei Comuni, ai sensi dell’art.4, lett. b) e c) della Legge
Regione Veneto n.21/2008, l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il
corretto utilizzo, da parete dell’utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio segnalandolo
tempestivamente alla Provincia;
RITENUTO altresì che, gli sciatori, nell’esercitare la pratica dello sci, devono tenere quel
comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed
alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità, in moda da non costituire o
accusare alcun danno e pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;
O R D I N A
1) A salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti
comportamenti:
[.....]
E) Divieto di praticare lo sci fuori pista:
- In aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di
esercizio e, comunque, ove vietato dall’apposita segnaletica;
F) Divieto di percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è
classificata;
[..]
H) Fatte salve le disposizioni della Legge n.363/2003 agli artt.15,16,17 e 18 non è
consentita la risalita e/o gli attraversamenti lungo le piste a piedi, con le
racchette da neve o “ ciaspe “ durante l’orario di apertura degli impianti o
durante l’attività di manutenzione delle stesse piste, salvo specifiche e
puntuali deroghe che devono essere comunicate e/o individuate dalla Società
esercente le piste con apposita segnaletica;
I) È consentito, per i praticanti lo sci di alpinismo, la salita – discesa
esclusivamente lungo le piste “ Faverghere “ tutti i giorni feriali dopo la
chiusura degli impianti e sino alle ore 23.00 in condizione di pista chiusa.
[...]
Per le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono applicabili le sanzioni
amministrative pecuniarie da €. 25,00 (venticinque) ad €. 150,00 (centocinquanta) come
previsto dall’art.56, comma 2° lett.b) della L.R. 21.11.2008, n.21 e le sanzioni accessorie,
previste dall’art.57, 6° comma, della L.R. 21/2008, del ritiro del titolo di viaggio, denominato
skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata
superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso
l’Ufficio skipass.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. – Regione Veneto da
prodursi a norma della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 (sessanta) giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n.1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
La presente annulla la precedente ordinanza n.595 – prot.n.44877 – del 12.12.2008 ed ha
validità dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni stagione invernale e comunque fino a che le
condizioni metereologiche consentano la pratica dell’attività sciistica.
Il Comandante
- Gustavo Dalla Cà -