Ordinanza del sindaco che regola la pratica dello scialpinismo sul Nevegal

Xtreme

Well-known member
Immagino che pochi qui pratichino fuoripista o scialpinismo sul Nevegal.. ma a qualcuno potrebbe interessare :D
Dalla home in fondo alla pagina potete scaricare il pdf completo, ci sono regole anche per gli sciatori normali.
http://www.alpedelnevegal.it/portal/it

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Locale
Via Gabelli, 9 – telef.0437.913520 – fax 0437.913517
Belluno, lì 28 gennaio 2010
Prot.n.
Reg. Ordinanze n.
IL COMANDANTE
RICHIAMATI:
· Il Capo III “ Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili “ della Legge
24.12.2003, n.363;
· La Legge 24 novembre 1981, n.689;
· Il D.Lgs. 18 aprile 2000, n.267;
· La Legge Regione Veneto 29.11.2008, n.21 che disciplina, tra le altre cose, la
sicurezza nella pratica degli sport invernali;
· La deliberazione della Giunta comunale n.175 del 29.12.2009 avente per oggetto “
Indirizzi per deroghe all’utilizzo ed attraversamento lungo le piste da sci del
comprensorio del Nevegal in attuazione dell’Ordine del Giorno approvato dal
Consiglio Comunale il 09.03.2009 “;
· La nota 25 gennaio 2010 dell’Amministratore Unico della NIS con la quale vengono
forniti chiarimenti e con la quale la Società esercente le piste da sci, in via del tutto
eccezionale e allo scopo di venire incontro alle esigenze dei praticanti lo sci di
alpinismo, comunica di effettuare la normale manutenzione delle piste Faverghere
tutti i giorni feriali dopo le ore 23.00, salvo le specifiche necessità che devono
essere segnalate dalla medesima Società con apposita tabellazione;
CONSIDERATO che:
· è necessario regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli
sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità
anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale
Sci;
· si sta sempre più diffondendo la pratica dello sci alpinismo e che i praticanti di detta
attività percorrendo le piste in salita costituiscono un potenziale pericolo per gli altri
sciatori che si trovano davanti ostacoli non prevedibili;
DATO ATTO che è competenza dei Comuni, ai sensi dell’art.4, lett. b) e c) della Legge
Regione Veneto n.21/2008, l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il
corretto utilizzo, da parete dell’utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio segnalandolo
tempestivamente alla Provincia;
RITENUTO altresì che, gli sciatori, nell’esercitare la pratica dello sci, devono tenere quel
comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed
alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità, in moda da non costituire o
accusare alcun danno e pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;
O R D I N A
1) A salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti
comportamenti:

[.....]

E) Divieto di praticare lo sci fuori pista:
- In aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di
esercizio e, comunque, ove vietato dall’apposita segnaletica;
F) Divieto di percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è
classificata;
[..]
H) Fatte salve le disposizioni della Legge n.363/2003 agli artt.15,16,17 e 18 non è
consentita la risalita e/o gli attraversamenti lungo le piste a piedi, con le
racchette da neve o “ ciaspe “ durante l’orario di apertura degli impianti o
durante l’attività di manutenzione delle stesse piste, salvo specifiche e
puntuali deroghe che devono essere comunicate e/o individuate dalla Società
esercente le piste con apposita segnaletica;
I) È consentito, per i praticanti lo sci di alpinismo, la salita – discesa
esclusivamente lungo le piste “ Faverghere “ tutti i giorni feriali dopo la
chiusura degli impianti e sino alle ore 23.00 in condizione di pista chiusa.

[...]

Per le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono applicabili le sanzioni
amministrative pecuniarie da €. 25,00 (venticinque) ad €. 150,00 (centocinquanta) come
previsto dall’art.56, comma 2° lett.b) della L.R. 21.11.2008, n.21 e le sanzioni accessorie,
previste dall’art.57, 6° comma, della L.R. 21/2008, del ritiro del titolo di viaggio, denominato
skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata
superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso
l’Ufficio skipass.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. – Regione Veneto da
prodursi a norma della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 (sessanta) giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n.1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
La presente annulla la precedente ordinanza n.595 – prot.n.44877 – del 12.12.2008 ed ha
validità dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni stagione invernale e comunque fino a che le
condizioni metereologiche consentano la pratica dell’attività sciistica.
Il Comandante
- Gustavo Dalla Cà -
 
sono stato lì due settimane fa e tutti i pendii fuori pista erano stra-tracciati...
fra l'altro ci sono i cartelli del soccorso che spiegano che per ogni intervento al di fuori delle piste battuta verrà addebitato un conto da 300 €
 
Le ordinanze del sindaco di Belluno, come degli altri 8000 sindaci italiani, sono una delle mie letture preferite...come mi disse una volta un ufficiale di un corpo di polizia "La legge non ammette l'ignoranza", dopodichè mi fece un verbale scrivendo "chasa", nel senso di casa, abitazione.
 
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